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Il 21 novem- bre 1644 Papa Innocenzo X creò principi di Bassano Andrea Giustiniani^ appartenente alla famiglia roma- na, e Maria Pamphili moglie di lui e nipote del Papa stesso, convertendo in principato il marchesato della terra di Bassano, che apparteneva ad Andrea Giusti- niani come parte della primogenitura istituita da un Vincenzo Giustiniani. - La famiglia Giustiniani di Roma si estinse con la morte di D. Cecilia Giustiniani ma- ritata al Marchese Carlo Bandini e madre di D. Si- gismondo. Prima erano morti il Cardinal Giacomo e il cavaliere Lorenzo ultimi maschi di questa linea, la- sciando erede D. Sigismondo di tutti i loro beni. Il fedecommesso istituito da Vincenzo Giustiniani, dopo esser passato ad altra linea chiamata, pervenne al mar- chese Pantaleo e da questo al marchese Alessandro Giustiniani della casa genovese, sebbene la cogna- Digitized by LjOOQIC ^ — 6 - zione tra questo e Tultimo titolare della famiglia ro- mana fosse di più di venti gradi. D. Sigismondo prese il cognome di Bandini Giu- stiniani, aggiungendo al proprio quello della estinta famiglia, di cui egli era per parte di madre un ram- pollo, ed i cui beni aveva ereditati. Di più inquartò nel proprio stemma quello dei Giustiniani. Nel 27 Gennaio 1863 Papa Pio IX con un suo Breve innalzò D. Sigismondo Bandini Giustiniani alla dignità principesca, e gli espresse quindi il desiderio, ch'egli mutando T ordine dei casati assumesse il co- gnome di Giustiniani -Bandini, e .gli attribuì il rango e gli onori spettanti prima ai principi Giustiniani. Il marchese Alessandro, che per lungo tempo aveva taciuto e che nel trattare col principe Sigi- smondo per più anni gli aveva sempre attribuito il co- gnome Bandini Giustiniani e Giustiniani Bandini, in- cominciò a dolersi di ciò: e finalmente nel 1880 citò il principe dinanzi al Tribunale di Roma per costrin- gerlo a smettere il cognome di Giustiniani e le insegne della casa Giustiniani. Il Tribunale con sentenza del 12-20 Aprile 1881 respinse l'istanza del Marchese; ma la Corte d'appello di Roma con sentenza del 12 Marzo 1886 non solo l'accolse, ordinando al principe di smettere le insegne Giustiniani e concedendogli solo di chiamarsi Bandini Giustiniani o non Giustiniani Bandini, ma, entrando in Digitized by VjOOQIC un campo, nel quale dalle parti stesse non era stata chiamata, decise pure, che il titolo di Principe spet- tasse air attore Alessandro Giustiniani. La Corte di Cassazione di Roma, con decisione del 27 dicembre 1887, cassò la sentenza della Corte d'Appello per avere giudicato ultra-petit a; e' poiché i ragionamenti fatti sul titolo principesco avevano al- terata tutta la motivazione della sentenza, rinviò le parti dinanzi alla Corte di Ancona per rinnovare to- talmente il giudizio di secondo grado. Giunte le cose a questo punto, il Principe Sigi- smondo Giustiniani -Bandini mi ha richiesto del mio parere per la verità sulle varie questioni agitate nella causa. Presa cognizione degli atti della causa e delle sentenze fin qui emanate, ed inoltre di un parere re- datto per la causa stessa dall' illustre prof. Alibrandi a richiesta del Marchese Alessandro Giustiniani, ed esaminate attentamente le varie questioni giuridiche, rispondo alla domanda fattami. ^^^M- Y Digitized by VjOOQIC - 8 — L Sulla questione del Cognome. IL Poiché il cognome Giustiniani Bandini fu dal Principe Sigismondo assunto, mentre vigeva in Roma il diritto pontificio, non par dubbio, e fu ammesso da ambo le parti contendenti, che di tale assunzione si debba giudicare secondo le regole del diritto romano; e ciò del resto io proverò in ogni modo più oltre. Il testo di legge fondamentale in questa materia è la L un, Cod. de mutatione nominis 9^25. « Impp. Diocletiauus et Maximianus AA. et CC. Juliano. Sicut initio nominis praenominis recognoscen- di singulos impositio prìvatim libera est^ ita horum mutatio innocentibiis perictdosa non est. Mutare itaque nomen sive praenomen sine aliqtia fraude licito inre^ si liber es^ secundiim ea qiiae saepe statuta sunt mi- nime prohiberis^ nulli ex hoc praeiudicio futuro. (S. XV K. Jan. AA. conss. [anno 293 d. Cr.]) ». Il significato di questa legge è chiarissimo. Vi è stabilito il principio, che ad ogni uomo libero Q) è (') Gli schiavi erano eccettuati, perchè anche pel nome erano soggetti alla volontà del padrone. Digitized by LjOOQIC — 9 — lecito di mutare a volontà il proprio prenome, o il nome gentilizio, o il cognome di famiglia. Questo principio non è senza eccezione ; ma ogni eccezione ad esso, secondo le regole dell' interpreta- zione, deve chiaramente risultare dalle disposizioni della legge. L' eccezione, che risulta dal nostro testo, è che la mutazione del nome non è lecita, quando sia fatta per nuocere, quando sia un atto fraudolento. Il chiarissimo prof. Alibràndi {Parere num. 6 pag. 3) vorrebbe vedere due altre limitazioni alla fa- coltà di mutare il nome nelle parole secundiim ea quae saepe statata sunt e nullo ex hoc praeiiidicio futuroj interpretando le prime come se dicessero : pur- ché sia conforme a ciò che il giure romano ha già stabilito in proposito; le seconde come se significas- sero : purché con questo cangiamento di nome non venga pregiudicata alcuna quistione. A me non pare, che questo sia il vero senso di quelle frasi, e, quantunque l'interpretazione del chia- rissimo Alibràndi non possa far mutare le conclusioni relative alla causa presente, credo utile insistere un poco anche su queste parti secondarie di una legge per noi fondamentale. Le parole secundum ea quae saepe statuta sunt sono connesse grammaticalmente con le altre minime prohiberis] e perciò non contengono punto una limi- Digitized by LjOOQIC - 10 — tazione al mutare nomen^ ma significano soltanto « co- me più volte fu già stabilito >. Gli imperatori Dio- cleziano e Massimiano riconoscono così, che la libertà di mutare il nome era ammessa già da tempo nel di- ritto romano, ed essi cori la loro costituzione altro non fanno che ripetere un principio del diritto co- mune anteriore ('). Lungi dunque dall' essere una li- mitazione, quelle parole sono valido argomento a fa- vore di una interpretazione piena ed ampia della fa- coltà di mutare liberamente il nome. L'ultima frase della legge non è così chiara co- me tutto il resto. Dubbia ne è anche la lettura, poi- ché mentre nelle edizioni più antiche si legge: «wZZo ex hoc praeiudicio futuro, nell'ultima del Krueger si trova: nulli ex hoc praeiudicio futuro. Tanto l'una, quanto l'altra lezione si presta a varie interpretazioni. L'ablativo assoluto in fine del periodo è forma propria del latino decadente (^), e per lo più si trova (*) Frasi simili si ritrovano con uguale significato in pa- recchi altri testi. Vedi p. es. I. 5 Cod. de contr. et comm. stip. 8,37 (381 (degli stessi imperatori Diocleziano e Massimiano, stesso anno 293) « .... secundum ea quae saepe constituta sunt », 1. 12 Cod. qui accus. non poss. 9, l (degli stessi imperatori, stesso anno 293) «.... secundum antiquitus statuta ....», 1. 3 Cod. de rese, vend. 4,44 (medesimi imperatori, medesimo anno) « saepe con- stitutum est », e cosi moltissime altre volte : confr. Brissonius Be formulis lib. Ili cap. 32 pag. 283 (Francof. et Lipsiae 1754). (') Vedi EiSELB nella Rivista deUa fondazione Savigny per la storia del diritto VII, 1 pag. 23 segg. — Kalb // latino dei giureconsulti (das luristenlatein) 2* ediz. pag. 71. Digitized by VjOOQIC - 11 -^ in costituzioni dello stesso Giustiniano o in testi in- terpolati dai compilatori giustinianei; non è dunque impossibile, che l'intera frase nulli ex hoc praeludi- ciò futuro si debba a questi compilatori, e sia stata posta per generalizzare la regola, sicché si debba tra- durre: niuno dovendo perciò (ossia pel mutamento del nome) incorrere in alcun pregiudizio; dove praeiu- dicium^ come spesso nel Codice (^), ha significato di danno, che per eventuali accuse potrebbe nascere dai fatto del mutamento del nome. Lo stesso significato del resto può avere la frase, anche se fu così vera- mente scritta dagli imperatori Diocleziano e Massimiano. Un altro modo di spiegare quelle parole potreb- be essere: né ad alcuno da ciò proverrà pregiudizio (pregiudizio in senso di danno ovvero anche in senso di questione pregiudiziale specialmente di stato). Escluderei invece il significato: purché ad alcu- no non ne provenga pregiudizio , ovvero: purché non venga pregiudicata alcuna questione. Dei molti esempi di ablativo assoluto con participio futuro in fine del periodo, che ho potuto riscontrare nel Codi- ce giustinianeo (^), io non ne ho trovato alcuno in cui esso avesse il significato di condizione e doves- (*) Confr. Brissonius de verb, sign. ad h v. Dirksen Ma- nuale latinitatis fontium iuris civilis romanorum ad h. v. § 3. (*) Vedi un lungo elenco in Eisele loc. cit. p. 2-1 seg. Digitized by LjOOQIC - 12 — so tradursi con un purché; tutti invece contengono in quella forma nuove disposizioni accessorie alle pre- cedenti. Concludendo dunque la 1. un. Cod. de mutat, no- minis sancisce il principio della libertà di mutar no- me, purché ciò non si faccia fraudolentemente. Ma che avverrà, se la mutazione è dolosa? Il titolo De mutatione nominis è collocato nel Codice nel libro nono, nella serie di quelli che trat- tano dei pubblici giudizi criminali, ed è, come i due titoli precedenti CDe his qui sibi adsoribunt in te- stamento e De falsa monetaj^ un'appendice del titolo Ad legem Cornelìam de falsi s. La mutazione del no- me dolosa, di cui parla il nostro testo, è dunque col- pita dalla pena del falso. Nulla ci si dice di azioni private, che possano competere eventualmente a chi si credesse leso dal nome mutato. Ciò vale a dimo- strarci di qual dolo si tratti nella legge: il dolo de- ve costituire falsità, e perciò gli imperatori ai dolo- si mutatori di nome oppongono gli innocentes. Ci conferma nella persuasione, che questa nostra interpretazione sia giusta, il modo come il testo fu tradotto e riassunto dai bizantini nei Basilici (lib. LX tit. 60 e. 3): COSÌ tradotto da Heimbach nella sua edizione: < Innocens nomen siium mutare potest ». Digitized by LjOOQIC - 13- Ed il greco commentatore dei Basilici bene in- tese in che consistesse il dolo preveduto dalla legge, quando scrisse : d^zt^cvdi zi dySioc òvóuarix^ ri zcvz yortUxzifJiJxvi^ ri zàz t.ol- zpoyjviiiaq zoig de àvsvBvvciz àviyv.lrtzoy ècrzi zò èvxk- XaTTcìv ra òvSaara. Tt ydp^ ozt Hezfjoq oz'jdòì; kocvzcv cvoiiÌgu;, àTryrrridsv l-nyof.zcj Irr/oczcvS-ev zivi IleTow; Yj-fizet |3ij3. |:jl(3'- t^t. d'» TtiO' ly . lizfjziv £y.a<7Tw èXeu^goo) hoLklizziiv zh ìòicv ovofia^ òvY, èr.ì (3?.aSy) ^xh^zoiyz^ cuòi Y.azi zaoL y.y.v.zvpyiccj' che si deve tradurre: « Quidam forte crimini ohnoxii^ dum latere student, mutant sua nomina^ vel praenomina, vel cognomina Innocentibus igitiir impune licet mu- tare nomen. Quid vero, si Petrus hoc nomine falso sibi imposito legatum Petro cuidam relieto petierit ? Quaere lib. 42 tit. 4 cap. 13. Licet cuilibet libero homini mutare nomen suum^ scilicet sine aliqua frau- dCj et sine maleficio >. III. Tale è il vero significato della 1. un. Cod. de mutat. nom. Vedremo in seguito ch'esso fu giusta- mente riconosciuto dai più stimati interpreti; ma, pri- ma di riferire le opinioni di costoro, è utile di esa- minare gli altri testi, che possono illuminare la no- stra questione. Nella 1. 13 D. ad legem Corneliam de falsis 48, 10 si legge: Digitized by LjOOQIC — 14 — « Papinianus libro quinto decimo responsorum. Falsi nominis vel cognominis adseveratio foenafal^ si coercetur ». Questo testo altro non fa che esprimere più bre- vemente ciò che già abbiamo trovato nella 1. un. Cod. de mut. nom. La falsità nel nome è punita con la pena del falso; ma per falsità evidentemente non si deve intendere qualunque mutazione di nome, ma ben- sì quella fraudolenta, per la quale alcuno coir assu- mere un falso nome cerchi di occultare la propria iden- tità voglia commettere qualche inganno o malefizio. Anche qui i testi greci dei Basilici e dell'anti- co scoliasta delle Pandette Doroteo (') ci danno la retta interpretazione: Kat ò Tzlocazèv cvo^^oc yi etioyjvucv lauT&> TisptTtS'elc vuoyMzai « Etiam qui falsnm nomen vel cognomen sihi imponit tenetur falsi >. *0 àXkÓTuicv ovcaoL r, ìt.oìVvij.cv iavzo) T:£0tzt5clc, y.(xi hzzx&vj àizoLzcòV zlvol^ èvzytzoLi tm òz oxlaiz, « Qui alienum nomen vel cognomen sibi ìmpo- nit ATQVE ITA DECI P IT ALIQUEM tenetur lege de falsis ». Dove è detto chiaramente che la falsità punibile consiste nell' ingannare altri, mutando il proprio nome. (') Heimbach voi. V p.782.Confr.vol.VI(3fanwa;é;)p. 332. Digitized by LjOOQIC — 15 - E chi ciò dice è quel Doroteo, che fu uno dei prin- cipali collaboratori di Triboniano nella redazione del- le Istituzioni, delle Pandette e del Codice! IV. Quantunque non faccia parte della compila- zione Giustinianea e perciò non abbia forza di legge, deve anche considerarsi un passo delle Sentenze di Paolo, il quale per la somma autorità di questo giu- reconsulto giova ad intendere il vero spirito del di- ritto romano in questa materia. « PAULUS Sententiae, lib. V. tit. 25. § 11: Qui sibi falsum nomen imposttent^ gemis parentesve fin- xerit, QUO QUID ALIENUM INTEROIPERET CA- PERET POSSIDERET, poena legis Corneliae de fai- sis coercetur ». Anche qui dunque, come nella 1. un. Cod. de miit. nom. e come nella spiegazione dataci da Doroteo della 1. 13 pr. D. ad L Coni, de falsis^ si fa espressa- mente notare, che non la mutazione del nome di per sé, ma Io inganno, che per mezzo di questa si com- mette, è ciò che si punisce come reato di falso. Io non saprei trovare autorità maggiori di Paolo e di Doroteo per la illustrazione di leggi romane; né so intendere, per qual ragione anche nel dotto parere del prof. Alibrandi, questi passi furono trascurati, mentre nelle Sentenze di Paolo egli ha cercato in al- tri luoghi assai più lontani dal caso nostro indiretti argomenti ed ha riportato solo in parte il paragrafo Digitized by LjOOQIC - 16 - citato, e mentre dei greci Scoliasti egli suole apprez- zar molto il valore. V. Trovasi talora ricordata da scrittori, che trat- tarono la materia dei nomi, anche la 1. l.§. 2 in fin. Cod. de privilegiis scholariim 12, 29 (30): « Illud etiam observari non sine ratione conve- niet, ne is^ cui domestici officium 'per militiae gra- dum vel quinquennli tempus interdici censuimus^ fa- miliaritate comitis simulata rem prohibitam alio no- mine valeat usurpare ». (^) Ma il riferire questo testo al nostro soggetto è un manifesto errore, poiché le parole alio nomine si- gnificano, come fu già bene osservato f ), alio titulo. Gli imperatori Teodosio e Yalentiniano, autori di que- sta costituzione, vollero, con la disposizione che abbia- mo trascritta, impedire che coloro, ai quali erasi vie- tato r onorevole ufficio di Domesticus del Comes, po- tessero in altra forma, sotto altro titolo usurpare i vantaggi di tal grado. Del resto anche se, con una insostenibile inter- pretazione, questo testo si volesse applicare ai mu- tamenti di nome, noi non troveremmo in esso proibita l'assunzione di un altro nome, se non in quanto ciò (*) Vedi il testo anche tra le Novelle Teodosiane 21. (') Vedi Haenel NoveUae Constit, impp, Theodosii II, Va- lentiniani III etc. col. 81 nota g. Digitized by VjOOQIC - 17 — fosse fatto in frode di uno speciale divieto, per usjir- pare una res prohibita. VI. Per ben valutare le disposizioni del diritto romano circa la facoltà di mutare il nome, conviene tener presenti anche alcuni testi, dove si dichiara quali concetti i romani, e specialmente i giureconsulti e i legislatori, avessero dei nomi personali e della loro mutabilità. Ulpiano nella 1. 4 D. de legatis 1 (30) scrive che r errore circa il nome personale non è causa di nullità dei legati, ma bensì V errore circa il nome delle cose; e di tal differenza assegna la ragione: < Rerum enim vocabula immutabilia sunt; ho- minum mutabilia ». Di qui risulta, che la mutabilità dei nomi degli uomini era cosa tanto ammessa e ordinaria, che se ne traevano anche conseguenze in questioni giuridiche. E come si negherà allora che la libertà del cambia- mento era regola generale, le cui eccezioni non pos- sono presumersi, ma debbono provarsi ? La regola, che le disposizioni testamentarie ed anche i contratti sono validi nonostante V errore nel nome personale, regola che si riconnette, come ab- biamo veduto, alla mutazione del nome, è ripetuta in numerose leggi (1. 21 § 1 D. qui test. 28, 1; 1. 8 % 2 J). de hon. poss. sec. toh. 37, 11; l. 54 pr. D. de man. test. 40, 4; l. 7 § 1 C. de legat. 6, 37; Digitized by LjOOQIC - 18 - l. 4 C. de testam. 6, 23; 1. 32, 1. 65 § 1 D. de verh. obi. 45, 1); ma il modo come essa è enun- ciata in alcuni luoghi può avere ancora qualche in- teresse per la nostra questione. Il § 29 Inst. de legatis 2, 20 è così concepito; « Si quid in nomine cognomine praenomine le- « gatarii erraverit testator, si de persona constai, « nihilo minus vaht legatum: idem in heredibus « servatur et recte: nomina enim significandorum < homimim gratia reperta stint, qui si quolibet alio € modo intelligantur, nihil interest >. Nelle ultime frasi, che contengono la motiva- zione, si vede che al nome delle persone non si dava altra importanza che quella di un segno di ricono- scimento. Ugual modo di considerare il nome si ritrova nella 1. 10 0. de ingen. manum. 7, 14: « Impp. Diocletianus et Maximianus AA. et CO- « Athenodorae. Ad recognoscendos singulos nomina « comparata publico consensu, ob celandos natales « ingenuis si mutentiir^ minime nocete natosqiie licei < in ministerio servitutis^ liberae condicionis non « servos possessio^ sed status ingenuos edi perficiti^. Dove gli stessi imperatori autori della 1. un. C. de mtit. nom., disponendo che la imposizione di un nome servile non può pregiudicare lo stato di inge- nuità di chi sia nato da madre lihera, sehhene rite- Digitized by VjOOQIC - 19 — nuta come schiava, dichiarano che il nome altro non è che un segno di riconoscimento delle persone. VII. Una legge molto citata in questa materia, 6 che fu addotta anche nella causa Giustiniani, è la l. 65 (63) § 10 D. ad S. C. Trebell. 36, 1, nella . Come risulta chiaramente anche dai passi della stessa legge, che precedono questo § 10, in esso si tratta del caso che un testatore abbia istituito un «erede sotto condizione potestativa e gli abbia quindi ordinato di restituire l'eredità ad un fidecommissario. È noto che, nel caso che il fiduciario non voglia adire i' eredità, può esser dal pretore costretto ad adire e a restituirla al fidecommissario. Se Y istituzione dell' e- rede è condizionata si ncque difficidtatem ncque tur- pitudinem ullam habet condicio nec impendium ali- quidy iubendus est parere condicioni et adire et ita Digitized by LjOOQIC — 20 - restituere. Tale è la regola. Se dunque l'istituzione del fiduciario fa fatta sotto la condizione di assumere il nome del testatore, come si dovrà decidere? A ciò risponde il nostro § 10 che, se il nome non è turpe, l'erede farà bene ad assumerlo; ma, se tuttavia egli non lo vorrà, la condizione gli si dovrà rimettere, ma egli dovrà adire l'eredità e restituirla al fidecommissario. Di qui si vede, che questo testo non riguarda di- rettamente il caso nostro, né la frase nihil enim male est honesti hominis nomen adsumere si può invocare per provare che ognuno può prendere il nome di al- tri, poiché essa qui significa solamente che non è un male l'assumere un nome di uomo onorato e che per- ciò conviene ottemperare alla condizione imposta nel testamento. Tuttavia, se per queste ragioni io non credo che la 1. 65 (63) % \0 ad S. C. Trebell. possa portar molta luce sulla questione, che si dibatto tra il Mar- chese Alessandro Giustiniani e il principe Sigismondo Giustiniani Bandini, non mi pare affatto inutile il te- ner presente anche questo testo, in quanto che esso ci dimostra come dovesse frequentemente nei testar menti romani imporsi all' erede 1' obbligo di assumere il nome del testatore, e come tale assunzione fosse ritenuta dai romani cosa tanto regolare, che non solo non trovava alcun ostacolo nel diritto, ma era riguardata come doverosa per parte dell'erede. Digitized-by LjOOQIC — 21 — Alle stesse conclusioni ci conduce per i negozi tra vivi la 1. 19 § 6. D. de rfo?m^, 39, 5 di Ulpiano: « Denique Pegasus putabat, si Ubi centum spo- pondero hac condicione, si iurasses te nomen meum laturum, non esse donationem quia ob rem facta est, res secuta est >. Questi due ultimi testi ci dimostrano poi anche, che ogni individuo aveva diritto di trasmettere ad altri il proprio nome e che ciò non poteva essergli impedito da altri, che tal nome portasse; infatti que- sta libera facoltà è nei due casi menzionati presup- posta dai giureconsulti autori delle due leggi, né vi sono altri luoghi, nei quali essa sia o negata o limitata. Vili. Notevole per gl'indiretti argomenti, che se ne possono trarre, è la 1. 76 § 5 D. de legat. II (31), che contiene il passo seguente del libro settimo dei Responsi di Papiniano : « Pater cum filia prò semisse herede instituta sic testamento locutiis fuerat : < cum morieris^ licei alios quoque filios susceperis^ Sempronio nepoti meo plus tribuas in honorem nominis mei ». Necessitas quidem restituendi nepotibus viriles partes praece- dere videbatur^ sed moderandae portionis, quam ma-- iorem in unius nepotis personam conferri voluitj ar^ bitrium filiae datum >. Ciò che a noi importa è soprattutto il caso, del quale qui si discute. Uno dei figli della figlia del testa- Digitized by VjOOQIC - 22 — tore porta il nomen (il che significa il nome genti- lizio) non già del proprio padre, ma bensì dell'avo materno testatore, il quale di ciò sì compiace e vuole che questo sia tra i suoi nipoti preferito nella ripar- tizione della eredità fidecommissaria. Questa legge accolta nella compilazione Giusti- nianea ci attesta dunque V uso, che sotto V impero ebbero i romani di portare nomi diversi da quelli della propria famiglia paterna, e specialmente il no- me della famiglia materna, e nello stesso tempo ci dimostra, che tale uso era pienamente riconosciuto dal diritto. IX. Esaurito in tal modo V esame delle leggio che più meno direttamente si riferiscono all' assun- zione di nomi diversi da quello originario paterno, noi dobbiamo rispondere alla domanda: Era secondo que- ste leggi lecito al marchese Bandini, figlio di D. Ce- cilia ultima rappresentante del ramo della casa Giu- stiniani di Roma ed erede anche degli ultimi due ma- schi di questa casa Cav. Lorenzo e Cardinal Giacomo^ di assumere accanto al proprio cognome quello di Giu- stiniani, prima posponendolo e poi anteponendolo? Abbiamo veduto che i testi romani, che trattano più direttamente del cambiamento del nome e lo am- mettono, se non sia fatto fraudolentemente, parlano in generale di mutatio nominis^ senza dire se questo mutamento debba consistere nell* assunzione di un no- Digitized by LjOOQIC - 23 - me, che ad alcun altro non appartenga, ovvero se possa anche farsi assumendo un nome altrui. Già questo modo generale di esprimersi della legge deve persuaderci che entrambe le maniere di mutare il nome dovevano essere lecite, poiché in nessun luogo delle fonti romane si trova indicata V ec- cezione, di una di esse. Naturalmente, se alcuno senza buona ragione assumeva il nome di un altro, più facil- mente poteva nascere il sospetto del dolo ; ma in tal caso ciò che si proibiva era sempre la dolosa muta- zione non il semplice fatto dell'aver preso un nome altrui. X. Non mancano però altri argomenti per dimo- strar ciò. Le 11. 65 (63) § 10 D. ad SC. Trebell 36, 1 e 19 § 6. D. d^ donat. 39^ 5 provano che in certi casi non solo era lecito, ma doveroso assumere il no- me di un altro, e dimostrano anche che ogni indi- viduo, che portava un nome, aveva diritto di trasmet- terlo ad un terzo, indipendentemente dalla volontà degli altri portatori del nome stesso. Anche il numero non grande dei gentilizi e dei cognomi romani induce la presunzione, che assai fa- cilmente una mutazione di nome dovesse consistere neir assumerne uno già ad altri pertinente, e il non trovare alcuna proibizione o limitazione a tal riguardo . porta alla conseguenza, che proibizione e limitazione non v' era. Digitized by LjOOQIC — 24 — XI. Ma ogni dubbio, che potesse ancora rima- nere, cade, appena si consideri qual'era l'uso dei ro- mani in questa materia al tempo dell'impero, quando fu emanata la 1. un. 0. de mutai, nom. 9,25 da Dio- cleziano e Massimiano. È naturale infatti che questa legge si interpreti in relazione al costume di quei tempi (^); e poiché gl'imperatori dicono espressa- mente, che si può mutar nome liberamente come li- beramente si può prendere da principio, < sicut initio vominis cognominis praenominis recognoscendi sin- gidos impositio privatim libera est ^^ è utile anche guardare, se era uso dei romani sotto l'impero di dare ai membri di una famiglia nomi spettanti ad altre famiglie. XII. Anche il prof. Alibrandi nel suo Parere ha riconosciuta l' utilità di tali ricerche ; egli ha però creduto di potere limitarsi a riferire due versi di Plauto e un passo di Valerio Massimo. Ma molti sono i fatti che si debbono ricordare, né quei due possono aver valore. In una scena del suo Miles gloriosus (atto 2"* scena 5*) Plauto fa che il servo Sceledro scopra Fi- locomasia concubina del padrone, mentre esce di casa del giovane suo amante. Il servo vuol fermare Pilo- (*) Ciò vale anche per chi interpreti la frase « secundum ea quae saepe statufa sunt » come una limitazione. Digitized by LjOOQIC - 25 - €omasia e ricondurla a casa, ma essa finge di essere un'altra, una Glicera sua sorella somigliantissima. Tra gli altri versi del comico dialogo, si leggono questi . Convien dunque per intendere i testi di legge, che tutti appartengono al tempo dell'impero (la 1. un. C. de mutat. nom. è, come più volte s' è detto, del- l' anno 293 di Cristo) tener conto di questi nuovi usi deir impero. XV. Or chi prenda a studiare anche per poco le consuetudini dei primi secoli dell'era volgare in ma- teria di nomi, ben presto troverà molto comuni e dif- fuse le seguenti usanze : 1. Una stessa persona porta molti nomi e il più delle volte uno di questi nomi è quello della famiglia materna. 2. Spesso nou si porta altro nome che quello della famiglia materna. (*) Oonfr. Marquardt Vita privata dei romani (Privatleben der Ramer) 2» ediz. Lipsia 1886, pag. 23. Digitized by LjOOQIC — 29 — 3. Frequente è il caso della mutazione del nome e dell' assunzione del nome materno o di quello del defunto, del quale si è raccolta l'eredità. 4. Non vi è regola fissa sulla precedenza dei di- versi nomi, quando se ne portino parecchi, p. es. il pa- terno e il materno. Or se tale veramente era la condizione di fatto, quando Diocleziano e Massimiano emanarono la costi- tuzione un. C. de mutatìone vominis^ risulta certo, che la libertà da essi proclamata tanto più doveva concedersi, quanto più era conforme agli usi esistenti. XVI. Nulla mi sembra più adatto per dare un'i- dea sicura ed esatta della libertà, che vi era nell'e- poca imperiale di mutar qome e specialmente di as- sumere il gentilizio o il cognome materno collocandolo prima o dopo il proprio, che il riferire qui alcuni passi delle opere di Bartolomeo Borghesi^ il principe degli archeologi del suo tempo, dinanzi all'autorità del quale tutti debbono inchinarsi. Borghesi Dichiarazioyie di una lapide Grute- riana {Memorie delV Accademia di Tbr/wo XXXVIII, anno 1835, p. 1-57) Oeuvres voi. Ili p. 488 segg. «... restringendomi a parlare del doppio co- € gnome, dirò bene che fu molto più frequente dopo € sotto l' impero, specialmente fra i nobili Per € autenticare il mio detto e per dare un saggio della « nomenclatura romana nei tempi imperiali sottoporrò Digitized by LjOOQIC - 30 - « una lista delle denominazioni di molti principi, sic- « come di quelli di cui si hanno maggiori notizie, e <( non la incomincierò se non dopo la metà del se- « condo secolo cristiano, per avvicinarmi di più agli « anni de' quali mi occorre di ragionare : < DiDio Giuliano — M. Diditis Severus Julianus. « Severo fu il cognome del padre, Giuliano quello dello < zio materno Salvie Giuliano. < Severo — L. Septimius Severi^ Pertinax. De- « sunse il primo dallo zio, e s'impose il secondo in € memoria del predecessore Pertinace. « DuDUMENiANO — M^ Opeltus Diadumeniamis « Antoninus. Ricevette quello dall' avo materno, gli « fu dato questo allorché fu dichiarato Cesare. « Elagabalo — M. Aurelius Bassianus Antoni- € nus. Portò il primo da privato desumendolo dalla « madre Giulia Soemiade Bassiana, e trasse il secon- « do dal preteso padre Caracalla. ^ Gordiano Africano — M. Antonius Gordianus « Africanus. Trasse il primo dalla madre Ulpia Gor- € diana, ma non si è d'accordo sulla origine del secondo. < PupiBNO — M. Clodius Pupienus Maximus. « Pupienus fu il nome suo proprio forse tolto dalla « madre, Maximus quello del padre. Digitized by LjOOQIC — 31 — < Filippo Giuniore — M. Julius Severus Phi- € lippus. Nascono dalla madre Otacilia Severa, e dal € padre M. Giulio Filippo. « Etrusco — Q. Herennius Etruscus Messius € Decius. L' Etruscus gli fu comunicato dalla madre < Herennia Etruscilla, il Decius dal padre. < < Salonino — P. Licinius Cornelius Saloninus « Valerianus. Derivarono dalla madre Cornelia Salo- « nina e dall'avo paterno Licinio Valeriane. « Questa serie basterebbe da sé sola a dimostrare < quanto sia fallace la legge che il nome diacritrìco < si mettesse sempre da ultimo; conciossiachè s'ella < si trova osservata in molti di questi principi, si < vede poi smentita in parecchi altri ... E così de- < v'essere, perchè consultando le loro medaglie si co- « nosce che non avevano alcuna regola fissa per la < collocazione del cognome particolare. Imperocché se < il figlio di Macrino, per esempio, chiamossi più co- « munemente M. Opelio Antonino Diadumeniano, non 4c manca però il caso di trovarlo appellato al rovescio < M. Opelio Diadumeniano Antonino. E così Trajano 4c Decio tanto fu detto (7. Messius Quintus Traianus « Decius quanto (7. Messius Quintus Decius Traia- 4c nus. Ma vi è di più che non sì fu né meno costanti € nel mantenere sempre questo istesso cognome. Di < fatti il citato Diadumeniano ora si chiamò sempli- Digitized by LjOOQIC - 32 — < cernente M. Opelius Diadumenianus ora M. Opelius « Antoninus e del pari Trajano Decio fu domandato < talvolta C Messiiis Traianus talvolta Decius Aug. € Anzi nelle stesse medaglie romane Treboniano Gallo < prende indifferentemente la denominazione d' Imp. « Caes. Trebonianus Aug. e d' Jmp. (7. Gallus Aug. < Questa incostanza apparisce pure nei nomi dei figli « di Decio, il primo dei quali usò a vicenda i cogno- « mi di Decio e di Etrusco, come risulta dalle leg- < gende Q. Herennius Messiiis Etruscus e Q. He- « rennius Traianus Decius, in ciò imitato dal fra- € tello per riguardo ai suoi cognomi di Ostiliano e di € Quinto, del quale pure abbiamo la doppia epigrafe € C. Valens Hostilianus e C. Valens Messius Quin- € tuSj e anche C. Valens Quintus. La qual varietà < è poi chiarissima ove si paragonino le due meda- « glie, in cui sono congiunte le teste d'ambedue : im- € perocché in quella dello Spanemio sono indicati con € la leggenda Q. Her. Etr. Decius. C. Val. Hosti- € lianus, mentre nell'altra di Bandurio si designano € coi nomi Aetruscus et Quintus Caes. Questi nummi € provano dunque ad evidenza la libertà che si ebbe € sotto gli Augusti di chiamare gli uomini di più € cognomi con quello che meglio talentava a cia- < scuno .< Ma perchè queste eccezioni alla norma del Sir- < mondo non si credano ristrette ai soli principi del- Digitized by LjOOQIC - 33 — < la casa Augusta, io proseguirò ad esaminare quanto < ella si avveri anche per riguardo ai privati. Una < delle precipue fonti della polionimia provenne dal- < Fuso generalmente invalso presso i nobili di ac- € cusare Torigine materna, attaccando un qualche no- « me da lei procedente agli altri ereditati dal padre; < uso eh' è rimasto tuttora presso la nazione spa- < gnuola. In più modi ciò si fece, ora assumendo tutti < i nomi della madre, o dell'avolo materno, che talvolta « si anteposero, talvolta si posposero, talvolta si me- < schiarono coi propri ; ora prendendone il solo gen- < tilizio, che anch'esso talora si fa precedere, talora < succedere all'ereditario; il che essendosi fatto ad « arbitrio, ne viene quindi la frequente difficoltà, < quando non concorrano altri aiuti, di statuire la € vera casa a cui appartiene il polionimo, e l'im- « possibilità di ordinare la genealogia delle famiglie « in questi secoli. A me, cui non occorre ora di fa- € vellare se non che della pluralità dei cognomi € uniti ad un solo gentilizio, basterà di osservare < che uno dei modi più consueti fu quello di pren- < dere il cognome della madre, del che parecchi € esempi sono stati addotti dal mio egregio amico il < eh. Labus {antichi monumenti scoperti in Brescia < p. 26), ovvero di allungare il nome o il cognome < materno in una terminazione derivativa, come al « tempo della repubblica si fece per le adozioni, e co- 8 Digitized by LjOOQIC — 34 — < ine nel caso nostro potrebbe essere Paulinus dedotto € da Paula. L'ordinaria, ma non però invariabile col- « locazione del derivativo materno fu alla coda degli « altri nomi, e molto spesso servì di agnome, il che < spiega l'abbondanza di queste terminazioni sotto il < governo degli Augusti ....>. Il caso dell'assunzione del nome e del cognome materno fu poi dallo stesso Borghesi ritenuto poi così normale nelle più elevate classi della società romana, eh' egli lo considerò come un sicuro indizio di nobil- tà. Veggasi per esempio, ciò ch'egli scrisse a propo- sito di M. Valerhis Antonius Antico COeuvres^ IV pag. 298): € Egli chiamavasi Marco Yalerio Antonio Anti- « cene e il doppio gentilizio, di cui è provveduto, « uno dei quali secondo il solito dovrebbe essere il « paterno, l'altro il materno, persuade che non fosse « persona del volgo ». XVII. Dopo così autorevole testimonianza può sembrare superfluo portare altre prove ; tuttavia ci- teremo qui solo alcuni altri passi di scrittori che si sono specialmente occupati della materia. Cannegieterus De mutata romanorum nominum sub principibus ratione, e. II pag. 8: « Duarum pluriumque gentium nomina commista « videas Gruter. MCXXI, 8 T. Cocceius Salvius, id « quod in memoriam redigit Didium Salviiiìn Julia- Digitized by LjOOQIC - 35 ~ € num imperatorem. . . . Tiol-Mvciiog ille fuit, dictus < namque Marcus Diditis Salvius Julianus Severus, « Datus Petronio Didio, teste Spartiano. Cognoscis « etiara hunc nomine retulisse duas gentes, retulit « etiam duas Avidius Cassius iraperator. Retulerunt « et alii imperatores quos mitto. Aetate iis omnibus « priores fuerunt Roscius Caelius et Fulviits Aure- € lius. De ilio Tacitus historiar. lib. 1 cap. 60. De « hoc Idem cap. 79 C, Caecilius Claudius « Isidorus fuit Asinio Gallo et C. Marcio Censorino < Cos. memoratus Plinio nat. histor. lib. 33 cap. 5 ». Lo STESSO cap. VII pag. 30 segg.: « Romae consuetudine inductum ut quisque « sibi nomina quae vellet adscisceret. Uno homini « haud raro multa, imo pluriua nomina tributa aut « sumta videas. Quae nominum accumulatio coepit « sub primis principibus cum duarura gentìum nomi- « na in unum hominem collata- Gliscente paullatim 4c hac luxuria undecim unius hominis nomina reperies. « Muratorius Inscr. CCCXX, 1 ubi M. Cutius M. fi- « lius Gal. Priscus Messius Rusticus Aemilius Papus « Arius Proculus Julius Celsus Cos. Sodalis Augu- « stalis Legatus prò praetore Imp. Caesaris Aelii 4c Adriani CCCLX. 1 est M. Rubrenus Verius Pri- < scus Poraponianus Magdanus Proculus Cos. prò prae- 4c tore Africae, et DCLXXXII. 7. C. Batuus. C. F. € Trocilo Minucianus Valens Antonius Coler Publius Digitized by LjOOQIC — 36 — « Sigonius Rufiiius Ligiirianus, qui lapis est etiam apud < Gruter. CCCLXXV. 4. Lapis Muratorii DOLXXXIX « 4 scriptus est Cestio L. F. Po. Ampi. Gallo Va- « reniano Lutatio Natali Aemiliano. Sic enim scul- « ptum faisse puto. DCLXXXXI. 3 Urbinius Quin- « tilianus Curiatius Materhus. Dius Numraus Acilius « Strabo. Ex quibus nominibus unum hoc Nummi € paternura habuit, patri namque positus est cippus « bis nominibus: C. Clodio C. F. Maec. Nummo Trib. € Leg. XIII Gem. X Vir. Stl. lud. Provinciae Asiae. < Non cito plura ex monumentorum titulis Et € haec nominum constipatio a consuetudine corradendi € undique nomina est orta. < Rapiebant ea a matre, ab avo utroque, aliis, « ut ante probatis exemplis demonstravimus, neque « veris tantum, sed et adoptivis. Frequentior autem « adoptio fuit per haec tempora, quam sub libera re- « publica, frequentior etiam jussus testatorum in te- « stamentis, ut heres nomen suum ferat < Usu invaluit mutando nominis consuetudo, « quae et tandem lege lata permissa est a Diocle- < tiano et Maximiano, imo et ante eos imperatores < ab aliis vid. 1. un. C. de mutatione nominis 4 « Verba secundum ea^ quae saepe statuta simt^ ar- « guunt, diu ante legis auctores Diocletianum et Ma- « ximianum, ius illud obtinuisse, et nomina mutare « licuisse. Id quod et ex Ulpiano discas, qui Antonino- Digitized by VjOOQIC - 37 - 4c rum saeculo floruit, et non rerum, sed hominum « Yocabula mutabilia esse scrìpsit, l. 4 pr. ff. de leg. « et fideicomm. I. >. XVIII. L'uso di aggiungere al paterno anche il nome materno era tra gli altri abbastanza antico, e se ne hanno' esempi anche del tempo della Repub- blica. Due erano i modi tenuti in ciò: o si assume- va il nome materno con forma derivativa ; o si assu- meva tal quale. Così, mentre i discendenti di M. Porcius Caio Censorius e della prima moglie Lici- nia si chiamavano Liciniani, quelli della seconda moglie figlia di Salone erano denominati Salonia- ni (Plinius fiat. hist. VII, 14, 61. 62; Gbllius N. AH. XIII, 20 (19), 8; Plutarchus Calo maior 24). Così pure C. Salviiis Vitellianus era figlio di SaU vius Liberalis e dì Vitellia Rufilla (Orblli 1171); A. Curtius Auspicatus Titinnianns era figlio di A. Curtius Crispinus (CORP. INSCR. LAT. III. 231). Ma d'altra parte il figlio di T. Carinius Felix e di Tussidia Fortunata fu chiamato Sex. Tussidius Felix (CORP. INSCR. LAT. IX, 678 ); la figlia di Aemi- lius Hermes e di Plotia si appellò Plotia Aemilia (CORP. INSCR. LAT. III. 1228); il figlio di Tib. Claudius Constantinus e di Cassia Vera ebbe nome Tib. Cassius Constantinus (CORP. INSCR. LAT, HI. 5890); il figlio di Claudius Nicephorus e di Statilia Homoea fu dotto M. Statilius Felix (CORP. INSCR. Digitized by LjOOQIC - 38 - LAT. VI. 5073); quello di P. Attius Successus e di Amia Pithane fu -denominato P. Annius Successus (CORP. INSOR. LAT. VI. 5080); quello di L. A- pusitis Euhemerus e di Julia Rhodope si chiamò Sex. Julius Atimetm (CORP. INSCR. LAT. X. 1307). Ma non vogliamo oramai moltiplicare prove di ciò, che nessuna persona competente vorrà negare 0). XIX. Questi numerosi esempi e gli altri addotti dagli scrittori, che abbiamo riferiti, ci dimostrano pure, che non vi era regola alcuna circa la prece- denza dei nomi, quando parecchi se ne portavano. Spesso anche la stessa persona metteva innanzi ora l'uno, ora l'altro nome. Meglio di tutti il Boroabsi loc. cH. ha ciò luminosamente dimostrato. Aggiungeremo solo che tale variazione era ammessa anche in tempi antichi, quando assai più rigoroso era il sistema dei nomi. Nei Fasti Capitolini all'anno 365 a. u. e. si ha L. Lucretius Tricipitittus Flavus, laddove all'anno 370 e 373 si trova L. Lucretius Flavus Tricipiti- nus. Similmente più tardi M. Pedo Virgilianus (CORP. INSCR. LAT, VI, 1984) si chiama anche M. Virgi- lianus Pedo (CORP. INSCR. LAT. VI. 44); e la cosa da straordinaria, che era, diventa addirittura ordina- ria, come risulta dai nomi stessi degli imperatori. (') Veggasi in generak: Marqtjardt Vita privata dei roma- ni (Romisches Privatleben) 2» ediz. parte I Gap. I nomi, pag. 7-27 e si TÌBoontrino gl'indiisi del Corpus inseriptionum latinorum. Digitized byCjOOQlC - 89 — XX. lii quanto poi al l'ass unzione del nome di co- lui che aveva fatta T istituzione di erede, noteremo ancora che ossa era assai cofhforme al carattere delk istituzione stessa. Il testatore nominando V erede lo chiamava a capo della ma, familia, ][o poneva neUa «tessa posizione, che naturalmente avevano i figli, e non solo le sostanze, ma rapporti moralmente assai più cari e congiunti alla posizione personale nella fa- miglia erano oggetto nella successione ereditaria (^). L'erede avea parte ai sepolcri ereditarli (1. 5. 6 D. de relig. 17, 1), egli doveva aver cura dei sacra del de- funto (Cicero de leg. II, 1 9 ; Gaius II, 55); egli doveva farne i funerali (1. 12. § 4. D. de relig. 17, 1); egli dover ■va difenderne il cadavere, egli doveva tutelarne Tono- rata memoria (1. 1. § 4. 6 D. de iniuriis 47, 10); egli doveva ottener vendetta della violenta uccisione di lui (1. 5. § 2, 1. 15 D. ad SC. Silan. 29, 5; 1. 21 D. de hi& qiiae ut indignis 34, 9; 1. 1. 7. 9 C. de his quib. ut iadir gnis 6, 35). Perciò era uso presso i romani che il te- ntatore consegnasse air erede il proprio anello (Val. Max. YII c. 8 n. 5. 8. 9), (^) così come allora si soleva . Nulla dunque di più naturale, che Fuso non in- frequente dei testatori di imporre il proprio nome al- l' erede, che diventava pari alla persona di famiglia nominis sacrorum familiaeque heres (0; e per conse- guenza anche doveva parere non solo naturale, ma pia l'assunzione volontaria del nome del testatore. XXI. Io credo di aver così provate le proposizioni più sopra enunciate (vedi n. XIV). Taluno anzi potrà dire anche che le prove furono troppe per fatti abba- stanza noti; ma ho ritenuto mio dovere il dare una piena dimostrazione di questi fatti di fronte alle con- trarie asserzioni di sì autorevoli giureconsulti, quali sono gli avvocati del marchese Giustiniani e il profes- sore Alibrandi nel suo parere. Mi sembra pertanto che si possa concludere con sicurezza, che per diritto romano in generale la mu- tazione del nome era liberamente ammessa, e che in particolare l'assunzione del cognome materno e di quel- lo di colui, del quale si è raccolta l'eredità, era molto usitata, sia che il nuovo nome si sostituisse all'an- C) Conf. Livius XLV e. 41 § 7; Cicero de domo XIIL 35. Digitized by LjOOQIC — 41 — tico, sia che a questo si aggiungesse posponendolo o anteponendolo. Poiché dunque il principe Sigismondo Giustiniani Bandini prese il nome Giustiniani, che apparteneva alla madre sua ultimo rampollo della casa Giustiniani di Roma, e che era anche quello dei due ultimi Giusti- niani maschi di questa casa, dei quali egli era stato erede; nulla in ciò si può trovare di contrario alle leggi romane. XXII. Abbiamo fin qui veduto quali furono i li- miti, che il diritto romano poneva alla libertà di mu- tar nome da esso riconosciuta. Nei testi non trovasi alcun accenno ad azioni, che dai privati si potessero intentare per impedire ad altri di assumere e portare il proprio nome: da ciò si può desumere che tali azioni non esistevano, e che i limiti imposti alla libertà in materia di nomi erano tutti di diritto pubblico, rimanendo ai privati solo le azioni dirette al risarcimento del danno patri- moniale derivante dai reati in tale materia. Tale è infatti Topinione dei più autorevoli roma- nisti, come p. es. del Jhbrino nel suo Spirito del di- ritto romano. Q) (*) Esprit du droit romain trad. frane, di Meulenaere, tom. ÌV (Paris 1878) lib. 2, part. 2 tit. 1 § 71 pag. 338: « Là où il € n*y a plus de plaee pour raction, le droit civil cesse de prò- « téger les intórèts et radministration prend sa place... > e quin- Digitized by LjOOQIC ~ 42 — Solo apparente è l'eccezione, che ci si presenta nel caso, che il mutamento del nome dia luogo all'e- sercizio di azioni private penali; solo apparente dico, perchè anzitutto le azioni penali private, in quanto van- no ai di là del risarcimento del danno, appartengono solo storicamente, non già essenzialmente, al diritto privato; in secondo luogo poi perchè con queste azioni non si perseguitava già l'assunzione del nome per sé stessa, ma bensì il delitto, che mediante tale assun- zione era commesso. Si produce insomma per queste azioni, ciò^ che già abbiamo più sopra osservato rela- tivamente al crimine di falso commesso mediante mu- tazione di nome. Così per esempio nelle leggi 67 (66) § 4 e 1. 81 (80) § 6 D. de furtis 47, 2 si trova data l'a- zione di furto contro colui, che sotto finto nome, fa- cendosi credere un altro, si presentò ad esigere il danaro. Similmente, quantunque non se ne trovi parola nei testi, potrebbe ammettersi Vactio iniuriarum con- tro chi, assumendo l'altrui nome, ledesse l'altrui re- putazione e recasse ad altri tale offesa da rientrare nel concetto della iniuria, p. es. si volesse far pas- 4i, nota 520, soggiunge € Un exemple est foumi par la que- « stìon du droit au nom. le cas échéant, du droit de défendre <( à nn autie de porter ce nom. De tels intérèts sont Tafiake de < Tadministratìon >. Digitized by LjOOQIC - 43 ~ s»re per figlio, per coniuge altrui senza esserlo ve- ramente etc. Con questo mezzo anche sotto l'impero del diritto comune poteva tutelarsi il così detto di- ritto al nome, ma nei limiti che air azione stessa erano tracciati. Anche qui ciò che si colpisce non è il nome di per sé, né l'assunzione di esso, ma l'ingiuria che per mezzo di tale assunzione si commette. Questa tesi, che già si trova accennata in più antichi autori {^), fu recentemente svolta assai bene dallo IHERING in una sua monografia sulla Difesa giuridica contro le ingiuriose lesioni del diritto 0. Questo illustre autore trattando la questione appunto in riguardo al diritto comune vigente in Germania, il quale, come tutti sanno, è per questa parte il diritto •comune romano che vigeva prima nella massima parte d'Europa ed era legge nello Stato pontificio, sostiene, come già aveva sostenu'to nel suo Spirito 4el diritto ^omano^ che non può punto riconoscersi »n diritto al (*) Vedi EiNERT Bichiarazione di alcune materie del di- ritto mvile (Erorterungen einjgelner Materien des CivUrechts) Dre- sden and Leipzig 1840, pag. 101. (') RechtsschtUz gegen incuriose Rechtsverletzwngen, inserita negli Annali dello Ihering (Jahrbucher fur die Dogma*ih des hetUigen ròmischen und deutschen Privatrechts) voi. XXIII an- no 1885 n. VI. Vedi specialmente pag. 320-326. — Questa mo- nografia fa tradotta in francese da O. de Mealenaere col titolo: Actio injuriarum Des lesiona injurieìMes en droit romain par Rud, von Ihering Paris 1888. Vedi in questa traduzione le pa- gine 161-170- Digitized by LjOOQIC — 44 — nome di per sé stesso; ma ammette V azione d' in- giuria, quando V assunzione del nome abbia carattere ingiurioso, dimostrando che in tal modo non è vera- mente il nome, che si difende, ma la persona, sicché razione si concede anche per proibire V uso ingiu- rioso di uno pseudonimo. Lo stesso dice il SALVETON in un suo nuovis- simo libro Le nom en droit romain et en droìt/ran- gais (Lyon 1887) pag. 195, il quale alla domanda, se alcuno possa in diritto romano assumere il nome al- trui risponde: « Avant de répondre il faut s' entendre sur ce < que peut bien vouloir dire notre expression pren- € dre le nom d' un mitre. Il faut T entendre dans « le sens de prendre un nom poiwant amener d con- € fondre celui qui le prend avec celui qui a véri-- < tahlement le droit de le porter. « Pour cela il ne suflSt pas de prendre ou le € praenomen ou le nomen gentilitium ou le cogno- < men d' un autre. Aucun de ces éléments du nom « n' est le monopole d' un seul individu. Le caractère » des noms multiples en general et du nom romain « en particulier, est qu' ils ne sont véritablement < propres que par la juxtaposition de tous leurs élé- « ments. Pour qu' un citoyen romain prenne le nom « d' un autre citoyen romain, dans tonte la force du € terme, il faut donc qu' il prenne tous les éléments Digitized by VjOOQIC — 45 - < de ce nora, sans y apporter la plus légère modi- « fication. Alors, et seulement si les circonstances « s' y prètent, celui dont le nom est usurpé pourra « s' y opposer par V action iniuriarum. U iniuria, « en effet, est assez mal définie pour qu' à la ri- « gueur on puisse comprendre sous ce terme notre < délit. Pour qu' il y ait iniuria^ en effet, il faut un < fait de rhomme, accompli sans droit de la part < de son auteur, portant un préjudice moral à celui « qui en est victime, et accompagno, chez son auteur, « de r animus iniuriandi. Lors donc que le fait par « un homme de porter le nom d' un autre homme « sans avoir le droit de le faire est accompagné de 4c toutes les autres conditions constitutives de V in- € iuria^ celui dont le nom est ainsi usurpé pourra < le faire condamner par 1' action iniuriarum. Cette ac- « tion lui fera défaut si Y usurpateur peut établir < qu'il n^avait nuUement V animus iniuriandi^ ou « que le plaignant n' a éprouvó aucun préjudice àce « que son nom fftt porte par un autre. Or, à défaut < de r action iniuriarum^ celui dont le nom est u- € surpé n' a aucun moyen de droit à sa disposition « pour obtenir satisfaction: il suffit pour s'en con- « vaincre de jeter un regard sur la liste des actions « du droit romain. Donc, ce n' est pas V tisur'pation < de nom qui est ici réprimée, mais V iniuria qui < peut en résulter. Là encore point de sanction ». Digitized by LjOOQIC — 46 — E questo passo è tanto più notevole, in quanto die r autore mostra una forte tendenza a considerare il nome come oggetto di un diritto esclusivo, e nello stesso diritto romano in generale non distingue ab- bastanza il più antico e rigoroso periodo repubblicano dal periodo imperiale del secondo e terzo secolo. XXIII. Ammettendo questa teoria, che a me sem- bra giusta, e che in ogni modo è quella, con la quale, vigente il diritto romano, si può più ampiamente di- fendere il nome, si può guardare se nel caso del Principe Giustiniani-Bandini l' assunzione del casato Giustiniani potesse contenere ingiuria verso la fami- glia Giustiniani dell' altro ramo. Ma basta considerare le circostanze, che precedettero, che accompagnarono e che seguirono V atto del marchese Bandini, per esclu- dere assolutamente ogni applicazione AeW actio iniu- riarmn. Infatti la causa, che mosse il marchese Bandini a chiamarsi Bandini-Giustiniani, fu l'esser figlio del- l'ultima Giustiniani ed erede degli ultimi due maschi della casa di Roma e il desiderio di perpetuare il nome di questa casa, che si era estinta. Ninna inten- zione in lui di recare offesa ai Giustiniani della cas.i genovese. Niuna intenzione di affermare coi Giusti- niani un vincolo di parentela più stretto di quello realmente esistente. Il cognome Giustiniani fu assunto accanto a quello di Bandini, non in luogo di questo; Digitized by LjOOQIC - 47 — non vi era dunque possibilità di confusioni pericolose. Ad escludere poi fino V ombra della ammissibilità di un'azione d^ngiuria basta il notare come lo stesso marchese Giustiniani trattando col Bandini lo chiamò Baudini-Giustiniani e Giustiniani-Bandini; egli stesso dunque non vide alcuna offesa neir atto del Bandini. Le circostanze per le quali il Bandini aveva aggiunto al proprio il nome Giustiniani erano note a tutti, né egli le nascondeva. Il Sovrano Pontefice Pio IX nel suo atto di concessione del titolo principesco del 27 gennaio 1863 dimostrò di conoscere bene i fatti: « cujus proinde cognomen tuo cognomini adieceris », e non trovò in ciò nulla da riprovare, anzi ne fece al Bandini titolo di lode. Ninna offesa dunque; niun dolo; niun danno. Né offesa vi fu nell' anteposizione del nome Giu- stiniani a quello di Bandini. Abbiamo già veduto co- me la collocaaione dei vari nomi non avesse sotto rimpero del diritto romano alcuna importanza. Nel caso presente poi V anteposizione fu fatta por ottem- perare al desiderio del pontefice espresso nel dispac- cio 25 febbraio 1863 della Segreteria dei Brevi. Lo aver poi sempre conservato il cognome Bandini con- tinuava a togliere ogni pericolo di pregiudizio pel marchese Giustiniani. Un pregiudizio, è vero, il prof. Alibrandi volle vedere nella controversia per il priorato di S. Maria Digitized by LjOOQIC — 48 - del Sole sorta tra il marchese Giustiniani e il prin- cipe Giustiniani Bandini; raa quella questione dipen- deva dalla qualità, che il principe aveva, di essere erede della casa Giustiniani di Roma, mentre il fede- commesso istituito da Vincenzo Giustiniani apparteneva al marchese Giustiniani : ora la qualità di erede spet- tava al Bandini indipendentemente da ogni mutazione di nome. XXIV. La sentenza della Corte d' Appello di Roma, che bene a ragione fu annullata dalla Corte di Cassazione, mischiando ai suoi ragionamenti una questione che neppure il Marchese Giustiniani aveva mai sollevata, cioè quella della pertinenza all' attore al convenuto degli onori principeschi, sembra rite- nere che il Principe Giustiniani -Bandini avesse col nome assunto anche il titolo di principe spettante ai Giustiniani. Ma ciò non era soltanto un giudicare ultra- petita^ ma anche un giudicare male assoluta- mente. È utile fermarsi un poco su questo punto, per- chè, quando si sia bene inteso, ne risulterà sempre più chiara la mancanza di ogni dolo e di ogni danno nella assunzione del nome. Il Papa Innocenzo X con breve del 1644 con- cesse il titolo di principi ad Andrea Giustiniani e a Maria Pamphili moglie di lui. Maria Pamphili era ni- pote del papa, e questi ciò nota espressamente nel Digitized by LjOOQIC ~ 49 - Breve: «... dilectus filius Nobilis vir Andreas Ju- « stinianus, eiusdem Vincentii heres et Terrae prae- € dictae Marchio, dilectae iu Christo filiae Nobilis 4c mulieris Mariae Pamphiliae nostrae secundum car- < nera ex fratre germano neptis, vir existit . . ». Il Pontefice, per elevare a maggior dignità la nipote e i suoi discendenti, diede il titolo al marito di. lei, co- m' era necessario; ma la sua intenzione si rileva ma- nifestamente nel congiungere costantemente il nome della donna a quello del marito, nel parlare dei loro figli e discendenti, nel ricordare la famiglia Pamphili anche prima di quella Giustiniani: « . . ac familiae nostrae de Pamphilts nec non illius de Justinianis huiusmodi gradus, titulos et merita praesentibus ha- beri volumtis prò expressis . . >• Perciò il titolo prin- cipesco deve ritenersi concesso ai discendenti dei due coniugi, e non trasmissibile ad altri della casa Giu- stiniani, nei quali non si trovasse il sangue della casa Pamphili. Inoltre il titolo di principe è dal papa annesso al dominio sulla terra di Bassano, della quale Andrea Giustiniani era signore e marchese: il marchesato fu convertito in principato. Ciò è molte volte ripetuto nel breve, e non può essere posto in dubbio. Siccome poi la terra di Bassano faceva parte della primogenitura Giustiniani, il pontefice si richiama an- che a questa primogenitura, disponendo che il titolo di [ Digitized by LjOOQIC — 50 — principe dovesse spettare a quelli tra i discendenti di Andrea e Maria, che ottenendo la primogenitura di- ventassero signori di Bassano. Da tutto ciò deriva che tre erano le condizioni assegnate dal papa al conseguimento del titolo princi- pesco: 1.** essere del sangue di Andrea Giustiniani e di Maria Pamphili; 2.** avere la primogenitura Giu- stiniani; 3.° essere per mezzo di tale primogenitura signore di Bassano. Quando la famiglia Giustiniani di Eoma si estinse, il titolo di principe anch'esso fu estinto. Il fedecommesso istituito da Vincenzo Giustiniani passò bensì al marchese Giustiniani, ma questi non potè assumere il titolo principesco, perchè gli man- cavano gli altri due requisiti. Egli non era del san- gue di Andrea Giustiniani e Maria Pamphili, condi- zione principalissima, come abbiamo veduto. Egli non diventò signore di Bassano, perchè questa terra fu alienata e non fece più parte del fedecommesso. Ben fece dunque il marchese Giustiniani a non affacciare pretensioni al principato nella causa, e assai male invece la Corte d'Appello di Roma allargò di proprio arbitrio !a controversia anche su questo punto. Allorché il pontefice Pio IX col Breve del 27 gennaio 1863 concesse il titolo di Principe al mar- chese Sigismondo Bandini Giustiniani, motivò tale con- cessione tanto sulla nobiltà e i meriti della famiglia Digitized by LjOOQIC — 51 - Bandini, quanto su quelli della casa Giustiniani, no- tando essere il marchese Sigismondo figlio deirultima Giustiniani di Roma < postrema foemina nobilissimae eius stirpis^ quae ab Innocentio X Fraedecessore no- stro Principis titulum promeruit », ed erede del car- dinal Giacomo, il cui cognome aveva aggiunto al pro- prio < Huc porro accediti quod tu heres extiteris^ dilecte fili^ bo: me: Jacobi ex principibus Justiniani CardinaliSy cuius proinde cognomen tuo cognomini adieceris ». Dolente il papa che alla nobiltà romana fosse mancata una famiglia illustre e cara al ponti- ficato volle far risorgere nel figlio di Donna Cecilia ed erede dei beni della casa, il titolo e il nome di essa « Quapropter tum ad augendam honore Ban- diniorum stirpem tot laudibus illustremj TUM VERO UT JUSTINIANAE GENTISUNACUM COGNOMINE REFERRE ETIAM, DILECTE FILI, POSSIS DI- GNITATEM ATQUE AMPLITUDINEM, impertiri Ubi constituimus Principis titulum tuae etiam posteritati trasmittendum >. Vedremo più oltre, come questi mo- tivi del Breve, e lo scopo che il pontefice dichiarò essersi proposto neir innalzare il marchese Sigismondo alla dignità principesca non sieno di lieve importanza per la risoluzione della controversia presente. Per ora basti il notare, che evidentemente il titolo di prin- cipe spetta al Giustiniani-Bandini per propria conces- sione a lui fattane dal Sovrano, e non appartiene mi- Digitized by LjOOQIC — 52 — nimameute al marchese Giustiniani; sicché a questo riguardo non si può parlare di danno, che il Giusti- niani abbia patito, o di offesa, che abbia sofferta; co- me pure non v' è traccia di dolo da parte del prin- cipe Sigismondo Giustiniani-Bandini. XXV. Del resto riguardo airazione promossa dal marchese Giustiniani, conviene tener conto anche di una altra considerazione. Ciò, di che egli si querela, non può certamente essere il fatto, che il Bandini abbia assunto accanto al proprio il cognome di Giustiniani in astratto, ma bensì che il cognome si sia assunto precisamente in relazione a quello da esso marchese Giustiniani por- tato. Molti sono infatti i Giustiniani in Italia, e molti pure ed appartenenti ad ogni classe sociale sono ia Roma. I difensori del principe Sigismondo Giustinia- ni*Bandini hanno nella loro conclusionale di primo grado riferita una lunga enumerazione dei vari Giusti- niani viventi in Roma; ed è chiaro che il marchese Giustiniani non ha mai potuto avere il pensiero di andare ad esaminare con qual diritto tutti costoro por- tino un cognome simile al suo. Per potere ammettere un' azione come quella e- sercitata dal marchese Giustiniani è dunque da pre- mettere anzitutto Tesame della relazione, che interce- de tra il nome assunto dal ^convenuto e quello del- l'attore. Quando la relazione esista e sia tale da ri- Digitized by VjOOQIC — 53 — tenere possibile Tingiuria, si deve esaminare se vera- mente l'ingiuria abbia luogo nel caso concreto. Tutti i ragionamenti fin qui fatti sono basati sul presupposto, che al Giustiniani non osti quella que- stione pregiudiziale; ma bisogna pure aggiungere a- desso che si può molto ragionevolmente dubitare di ciò. Il principe Giustiniani Bandini ha preso il nome Giustiniani senza riguardo alcuno alla stirpe genove- se, alla quale appartiene il marchese Giustiniani; ma bensì in riguardo alla casa romana dei Giustiniani. Tra questa casa e quella del marchese esisteva bensì una lontana comunione d'origine, ma per risalire allo stipite comune occorrevano molte e molte generazio- ni, sicché dallo stesso albero genealogico prodotto in causa dal marchese Giustiniani non si intende bene qual grado di agnazione corresse tra lui e gli ultimi Giustiniani di Roma. Ciò posto è difficile ammettere che l'assunzione del cognome dei Giustiniani di Roma possa in alcun modo considerarsi come una offensiva usurpazione del cognome del Marchese, poiché le due famiglie erano da lunghissimo tempo distinte Tuna dall'altra. XXVI. La Corte d'Appello di Firenze con Sen- tenza del 28 luglio 1884, Strozzi contro Del Turco {Annali 1885, 252; Monitore dei Tribunali 1886, 121), in Una causa dove si trattava dell'uso del casa- to Strozzi a scopi commerciali, vigente il Codice ita* Digitized by LjOOQIC — 64 - liano - tutte circostanze assai più sfavorevoli al con- venuto, che non siano quelle della causa Giustinia- ni - ben riconobbe tali principii ritenendo : « che € gli attori manchino d'azione a proporre la doinan- € da da loro avanzata si dimostra facilmente, quan- < do si consideri che fra la famiglia dei principi « Strozzi e quella di Alessandro Strozzi da cui la « convenuta sostiene aver causa, nessun rapporto fa- < migliare esiste più, come sopra si disse, nessun < vincolo d'agnazione civile, e questa era la base del- « r azione intentata dagli attori. Infatti questi alla « eccezione loro opposta dalla convenuta della man- € canza d'azione, rispondevano che Alessandro Strozzi € apparteneva alla medesima famiglia ed agnazione € loro, che tion si trattava di beni od azioni eredi- € tarie, ma di cognome e di prerogative agnatizie. 4f Ora ciò è inesatto. È bensì vero che le due fami- € glie discendono da uno stipite comune e ciò può € costituire un'agnazione semplicemente naturale; ma € non basta per poter vantare dei diritti e prerogative 4c da servire di fondamento ad un'azione : occorre per « ciò una agnazione civile, tale che possa essere ri- « conosciuta dalla legge, e questa per ammissione € degli stessi attori non esiste punto tra le due fa- € miglio, essendo cessata da più secoli, perchè la di- € scendenza Strozzi, divisa in due colonnelli, ricono- € sce oltre allo stipite comune ciascuno uno stipite Digitized by VjOOQIC - 55 — « speciale; cosicché fra Alessandro Strozzi e gli at- « tori intercedendo oltre i trenta gradi, non rimane € di comune che un omonimo. (^) < Se fosse lecito il procedere nel modo che fe- « cero gli attori, si aprirebbe troppo facilmente 4 r adito a delle azioni vessatorie, non essendo diffi^ < Cile di stabilire, che risalendo venti o trenta gradi < pi}l innanzi nella parentela, si trovi sempre qualche € coincidenza di nomi; che ofifra pretesto ad esercita- le re delle molestie e vantare dei diritti immaginari. € La circostanza di portar noi un cognome, che < suoni identico ad un altro, di cui pure per ipotesi € si abusi, non può dare diritto alcuno neppure per a quanto ha riguardo al cognome stesso, se non si « provi, che è del nostro che si abusa, e non già € dell' altro. Ora V azione dei principi Strozzi è fon- < data appunto sopra questo equivoco, di supporre, < cioè, che siasi usato od abusato del cognome loro, « mentre la convenuta non fece e non fa uso che di < un altro cognome, il quale suona bensì identico a (*) Dagli alberi genealogici prodotti dal Marchese Giu- stiniani risulterebbe che tra gli ultimi Giustiniani di Roma, dei quali il Bandini prese il nome, e il Marchese Alessandro vi erano ventidue o ventitré gradi. Anzi il Marchese Giusti- niani si ricollega ai Giustiniani della casa di Roma, e al Vin- cenzo istitutore della primogenitura, per parte di donne. Il vincolo per parte di maschi non si può neppure rile- vare dagli alberi genealogici. Digitized by VjOOQIC — 56 - € quello degli attori, ma che in realtà è diverso, « perchè è quello di Alessandro Strozzi appartenente « ad altra linea, discendente da altro stipite, che non € sia quello dei principi Strozzi , quantunque in < origine provenienti da uno stipite comune. La < qualifica stessa di principi, che accompagna il co- < gnome degli attori, addimostra per sé stessa la « diversità, che esiste fra il loro casato e l'omonimo « corrispondente adoperato dalla signora Uguccioni « per la cereria. « Se abuso adunque vi fosse od usurpazione di « nome, come gli attori pretendono, razione a far < cessare questo abuso spetterebbe a coloro che < potessero vantarsi della linea e dell' agnazione di < Geri, da cui Alessandro Strozzi discende. Né giova < agli attori sostenere, come oggi fanno, massime « dopo la sentenza da cui si è appellato, la quale in < questa parte favorì il loro assunto, che 1' agnazione « parentela non era di nessun fondamento e mo- € tivo all' azione da loro spiegata; perchè questa € agnazione o parentela realmente fu in principio la « base dell' azione da loro proposta, come si espose « in narrativa. « Del resto, il dire oggi che il nome patroni- < mico è una proprietà, che per conservarla o riven- « dicarla da chi l'avesse usurpata non è necessaria < la parentela civile; che basta giustificare che altri Digitized by LjOOQIC — 57 - < si è appropriato quello che appartiene esclusiva" < mente a noì\ e che questo è un diritto che spetta € a chiunque, non cambia i termini della questione; < perchè, per le cose già dette, nel caso concreto < manca appunto la prova, che la conyenuta siasi « appropriata il cognome degli attori, e che questo < cognome appartenga esclusivamente ai medesimi, « mentre anzi si ha la prova contraria che, in ogni < caso, la signora Uguccioni avrebbe fatto uso del < cognome di Alessandro Strozzi, e che questo co- € gnome non appartiene esclusivamente agli attori, i ^ quali, con questa deduzione, ricadono nell' equivoco < già sopra accennato ». Lo stesso ripeterebbe certamente la Corte di Firenze, se il marchese Giustiniani si presentasse in- nanzi ad essa a pretendere che il Bandini figlio del- l' ultima Giustiniani di Roma, colla quale il Giusti- niani non era quasi più in relazione agnatizia^ non dovesse unire al proprio casato quello di Giustiniani di Roma, che era della madre non solo, ma anche di coloro di cui il Bandini fu l'erede. E tutto ciò mentre gli ultimi Giustiniani di Ro- ma mostrarono col loro testamento di ritenere assai più vicino a sé il Bandini che il Giustiniani attore, e mentre il diritto romano vigente al momento dell'as- sunzione del cognome era in questa materia così lar- go, come abbiamo più sopra dimostrato. Digitized by LjOOQIC - 58 - XXYII. Avrei posto qui termine assai voleu- tieri a questo lungo discorso, per quanto riguardai! eognome Giustiniani posto dal Bandini accanto al proprio. Ma per togliere di mezzo ogni possibile dub- bio su tutto quanto ho scritto fin qui, conviene an- che dimostrare che il diritto Giustinianeo rimase ve- ramente in Roma la base legale delle regole relative alla mutazione dei nomi e all'assunzione dei nomi altrui. Non vi fu certamente alcuna nuova legge in proposito. Ma si originò forse un diritto consuetudi- nario diverso? Gli autori del diritto comune ci dimostrano di no. Il Glossatore Azonb nella sua Lectura sul Co- dice di Giustiniano {Lutetiae Parisiorum 1611) fa questa nota alla parola innocentibus della L un. de mutatione nominis (pag. 703). < Si autem fraudulenter mutavit, ut scilicet cre- < ditoros sui non possint eum convenire; vel simili de < causa, punitur tamquam falsarius, si sit liber; ut. ff. « ad 1. Corn. de fals. 1. falsi nominis. In servo autem « semper praesumitur fraus: inde nullo modo licet ei « nomen mutare >. Nella Glossa ordinaria Accursiana si formula così il caso alla 1. un. de mut. nom. € Aliquis nomen impositum ei, an mutare possit < quaeritur. Et dicitur quod sic, »i liber fuerit, siin « alterius fraudem non fuerit >. Digitized by LjOOQIC - 59 — E questa frode è così spiegata calla parola t«wo- centibus e dell'altra fraude: < Innocentibiis) id est non fraudulenter facien- € tibus » < Fraude) secus si fraus fieret, ut alius deci- « peretur, puta libertus, ut ingeuuus crederetur et « patronum fraudarci: poena euim falsi tenetur ». La scuola bolognese formulava dunque la regola giustamente così, come già più sopra abbiamo veduto averla formulata il giureconsulto Paolo e il greco Do- roteo. E tale fu il fondamento del diritto susseguente. CiNO DÀ Pistoia nei suoi Commentana in Codicem al titolo de mutai, nom. 9,25, dopo aver posto la re- gola, che colui, che cambia nome, lo può fare impune- mente, prosegue (Francof. ad Moenum 1578 fol. 557 b.). « aut cum alterius laesione facit, ut quia < sub alterius nomine vult aliquid usurpare vel evi- « tare, et tunc falsum committit, ut hic in fine a con- € trario sensu. et ita intelligitur lex contraria ». Né altrimenti insegnano i due grandi dottori, fon- ti precipue del diritto comune medioevale, Bartolo da Sassoferrato e Baldo degli Ubaldi. Bartolus a Saxoperrato In secundam ff. novi Partem Venetiis 1580 (fol. 168a) tit. ad legem Cornei, de falsis. 1. XIII pr. < Falsi nominis) Op. C. de mutat. nom. 1. j. < Respondeo debetis scire quod nomina imponuntur Digitized by LjOOQIC - 60 ~ «ad homines recognoscendos C. de inge. man. 1. ad < recognoscendos. Aut ergo ista mutatio nominis fit < fraudulose et ad alium decipiendam, et tunc mutans « nomen punitur lege Cornelia de falsis. Aut fit ob < .aliam causam, non fraudulose, et tunc fieri potest, « ut ibi. Nani quando qais mutat statum, semper mu- € tatio nominis fit, puta quando efficitur miles vel < Doctor >. Di Baldo nelle edizioni glossate del Corpus iu- ris civilis si legge in testa alla /. un. e. de mutai, nom. questo sommario: < Mutatio nominis non fraudulosa, lìbero hominì € est permissa >. Né certo altrimenti da come l'intese Bartolo, Bal- do concepì il danno là dove scrisse: Baldus Ubaldus Perusinus In vii. viii. ix. x. et xi. Codicis lihros Commentaria. Veuetiis 1586 (fol. 223 a) ad tit. de mut. nominis: « Sicut) Ab initio potest cuilibet imponi nomen « ad beneplacitum, ex post facto vero bona fide, et « sine alterius damno potest nomen mutari, aliter non. « h. d. In tex..ibi, recognoscendi, nota quod quis co- < gnoscitur non solura per nomen sed etiam per co- « gnomen. die de ista materia ut piene dicit Jac. in < prooe. Digest, et nota bene ». La scuola dei commentatori e pratici italiani non deviò dunque dalla tradizione romana; e ben chiara Digitized by LjOOQIC — 61 — risulta r intenzione costante di applicare il diritto giu- stinianeo e non altro ai rapporti giuridici, dei quali qui si discute. Perciò, se anche qualche autore avesse dato di quel diritto una falsa interpretazione, questa non avrebbe costituito mai un diritto consuetudinario contrario al romano, e noi dovremmo sempre ricercare il vero spirito della legislazione Giustinianea, Ma non sembra neppure che divergenza note- vole di parere vi sia stata tra gli interpreti, per ve- rità non molto numerosi, che si sono occupati di questa materia. In Francia Giovanni Barbier dopo aver dimostrato che il nome può liberamente mutarsi sine /rande, così definisce la mutazione fraudolenta proibita: Jo: Berberius Viatorium seu dìì^edorium iuris ex visceribus et medullis iuris tdriusque excerptum. Lugduni 1536. Pars. I Rubr. 11 de falsa nominis mu- tatione fol. 14. « Alia est mutatio dolosa, ut pluries vidi con- € tingere de tempore meo. Nam sunt qui coUudunt « cum debitoribus aliquorum creditorum volentium li- € berare a creditoribus qui corani aliquo notarlo fin- € gunt talem esse creditorem quem nominant nomine « creditoris et ille fictus creditor sub nomine veri € creditoris quittat debitorem: vel exemplificari posset < de ilio qui colluso cum quodam qui alicuius heres « eflSci optabat falsum supposuit testatorem in aliqua Digitized by LjOOQIC — 62 - « camera opaca per queni testar! et se heredem in- « stitui ac si esset verus testator fecit. Item et ilio « qui optans unum bonum et pingue beneficium ali- « cuius antiqui prioris supposito in lecto et loco ob- * scuro aliqui scienter fingere verba dicti prioris sibi < beneficium resignari et procuratores ad resignan- « dum constitui fecit ». Pietro Gregorio Tolosano, al quale spesso fanno rinvio gli scrittori successivi, scrisse: Petrus Gregorius Tholosanus Syntagma iiiris Uni- versi Yol. 2.^ (Yenetiis 1593) Pars III lib. 36 cap. 4, pag. 375 seq. « Falsi noininis vel cognominis asseveratio, ut « scribit Papinianus, poena falsi coercetur (Papin. 1. « falsi nominis, L 13 ad lag. Corn. de falsis), sceVica^ « si ciimfraitde mutatio fiat: dX\o^\\\\\ vero sino fraudo, < impunita (1. 1 de muta. nomi. li. .9 C. t. 25). < Nomina quippe ad recognoscendos singulos tantum « imposita sunt ex arbitrio (d. 1. 1 et § si quis in « nomine, de lega, apud Justin.), ut parum de no- « mine, si de corpore constet curemus (1. si nomine « C. de testa. 1. si Fortidianum C. de lega. 1. 4 de « leg. 1) potissimum cum hominum nomina Ulpianus « dixerit mutabilia (1. 4 eo.) >. Così i pratici francesi. Non diversamente i teorici, tra i quali basterà ricordare il sommo Cuiacio, che ripetutamente trattò questa materia. Digitized by LjOOQIC — 63 - CuiACius in Uh. XV. Respons. Papiniani ad 1. 13 pr. Ad l. Coro, de fals. {Opp. Prati 1838, voK4.^ col. 2682 seg.): € Initio huius 1. 13 ostenditur falsi nominìs vel < cognorainis adseyerationera lege Cornelia quasi fal- « sura coerceri, puta si quis falsum sibi nomen vel « cognomen imposuerit in fraudem alterius et Graeci « interpretes supplent rectissime èi:} |3Xa|3yiv wò? yi € òLTzoLVfw et Paulus 5 Sent. eod. tit: quo quid alie- 4( nura interciperet vel possideret: nam sine fraude < et cap tiene alterius liber homo non prohibetur sibi € mutare nomen, 1. 1 G. de mut. nom. >. CuiÀCius Paratala in Cod. IX, 25 (Opp. voi. 8.^ col. 1342): < Ad legis Gorneliae de falsis poenam redigitur « etìam is, qui dolo mulo seipsum adoptat, et novum € sibi nomen imponit, quo quid alienum intercipiat, < ut Paulus ait in Sent. tit. ad leg. Corn. et 1. falsi € ff. eod. Si dolus malus absit, unicuique libero ho- < mini liberum est quodcumque volet sibi nomen ad- « sumere, nec ex eo solo, quod novum sibi nomen « adsumpserit, ulla actione tenetur; sed ita demum si < alium ea re in fraudem induxerit, arg. 1. ult. ff. « quod fai. tut. auc. ». Lo stesso ripete più diffusamente il grande in- terprete nelle Recitationes solemnes in Cod. lib. IX tit. 25 (Opp. voi. 9 col. 2209). Digitized by LjOOQIC — 64 — Così pure il Fouknier, Rad. Fornerius Rerum quotidianarum lib. V cap. XVII (Ottonis Thesaur. II col. 269): « Qui in fraudem alterius novum sibi nomen aut € cognomen assumunt legis Corneliae poena coercen- « ti:r, 1. falsi 13 D. ad 1. Corn. de fals. Paulus lib. 5 « Sent. tit. 25 Certe ubi fraus et malum consi- < lium abest, unicuique libero liberum est mutandi « nominis arbitrium, 1. un. C. de inut. nom. Imo mul- « tiplicem alieni nominis assumendi rationem videmus « usitatam fuisse Romanis ». Del resto a provare che in Francia, secondo il diritto comune romano, era lecita la mutazione del nome, basterà ricordare il fatto che la soverchia li- bertà degenerò in licenza, e così si rese necessario r intervento del legislatore. Il re Enrico II il 26 marzo 1553 con una sua ordinanza vietò infatti il mutamento del nome senza il permesso del sovrano, sotto pena di Lire 1000 di multa e di esser punito come falsario e privato di ogni grado e privilegio di nobiltà. Se dalla Francia volgiamo lo sguardo sul diritto accettato da altri paesi di dritto comune, troviamo nel Belgio lo spagnuolo Antonio Perbz insegnare la stessa dottrina dei dottori italiani e dei francesi. A. Perezius Praelectiones in XII lihros Oodicis. Venetiis 1773; lib. IX tit. 25; tom. II pag. 107: Digitized by VjOOQIC - 65 ~ € Ad legis Corneliae de falsis poenam redigitur < etiam is, qui dolo malo se ipsura adoptat et novuai < sibi nomen imponit, vel conditionem suam inentitus « est, ad iraponenduiu aliis, ut si quis se nobilem, < militera, studiosuna dicat et ostendat falso diplo- < mate ut tuto commeare posisit, 1. 27 § fin. ff. ad « 1. Cori), de falsis, aut si mutet nomen suum inal- « terius fraudera, 1. 13 ff. d. t. voluti si cum alio < contrahens, vocet se alio nomine aut cognomine « quam revera vocetur, ne postea contraxisse dicatur, « et ex instrumento obligatorio conventus excipere « possit, se non esse eum, qui in instrumento di- € citur promisisse. Sic et tabellio signum semel as- « sumptum et consuetura, citra falsi crimen mutare € non potest. « At vero si fraus et dolus malus absit, unicui- € que libero homini liberum est quodcumque nomen 4k assumere, nec ex eo, quod novum sumpserit, ulla 41. actione tenetur, 1.- un. h. t. Imo saepe interest ut « quis alterius nomen assumat. Hinc arrogatus no- « men et familiam arrogatoris; servus manumissus < patroni nomen; HERES INSTITUTDS NOMEN TE- « STATORIS SUSCIPERE SOLET. Imo interdum de- 4L bet, si institutus sit sub conditione gerendi certi no- « minis etc. >. In Germania lo stesso ci viene attestato dal Brun- NEMÀNN nelle sue note alla 1. 13 D. ad 1. Corn. de fal- Digitized by LjOOQIC - 66 - sis 48, 10 e alla 1. ud. G. de mut. Bom. 9, 25; il cui testo io non istarò qui a riferire, perchè si trova ri- petuto in tutte le memorie dei difensori nei vari gradi di giurisdizione, per i quali la causa è passata. Il Leyser poi in una delle sue dissertazioni {Me- diiationes ad Pandectas. Franckenthalii 1778 voi. 9 specimen 616 pag. 801 segg.) svolse a lungo la tesi che: < Cuilibet nomen suum mutare et aliud adsu- < mere^ si hoc in alterius fraudem non fiat^ impune € licei ». In Ispagna il Màiansio ripete in sostanza ad il- lustrazione del testo Giustinianeo ciò che Paolo scrisse nelle sue sentenze: Maunsius De mutatione nominis (Disputationes. Lugd. Bat. 1752, voi. II, disp. 46, pag. 173 segg.) pag. 176: « Dixi etiam initio unìcuique homini libero lici- te tam esse nominis mutationem, dummodo nulla fraus < intercedat. Nam qui sibi falsum nomen imposuerit « genus parentesve finxerit, quo quid alienum inter- « ceperit, possederit, poena legis Corneliae de falsis « coercetur ». Che se da questi estranei paesi torniamo a vol- ger l'attenzione all'Italia, noi vediam sempre conti- nuare la corrente delle stesse dottrine. Ecco come si esprime il Bossi, Aegidius Bossius Tractatus vani, ad tit. de mut. nominis, pag. 330: Digitized by VjOOQIC - 07 — € Mutatio nominis in fraudem, uti saepe faciunt € falsi testes ut criminibus notatione detegantur, poe- « na falsi punitur, quae fraude cessante cessat >. Jacopo Menochio lungamente sviluppava gli stessi pensieri nel suo libro De arbitrariis iudicum quae- stionibus (Col. Agripp. 1605) lib. II cent. 4 casus 318 (pag. 443 segg.), dove, posta la regola della impunità della mutazione del nome, ammette che vi sia luogo a. pena in due casi: 1"" quando alcuno muti il nome fraudoleutemente ; 2!" quando alcuno si faccia passare per altri. Ma invece di citare singoli autori sarà utile ri- ferire oramai qui ciò che si trova nei libri destinati a raccogliere le opinioni più comunemente accettate. La testimonianza che queste opere ci possono dare è appunto quella che noi ricerchiamo. Franciscus Yivius Sylvae Communium opinionum ulrimque censtirae (Francof. 1611) lib. II opin. 540, pag. 102 segg.: « 1. Nomina propria imponuntur ad beneplaci- € tum. l. si quis in fundi vocabulo ff. de leg. L « 2. Et mutari possuut quandocumque : Cum € nomen suum mutare cuilibet liberum sit. l. uni" € ca C. de mu. nom. Nihil enim mali est, hone- € sti hominis nomen assumere, /. fada, § si in « danda. ff. ad TrebelL cessante tamen fraude, et ^ sic ista nominum mutatio liberis hominibus impu- Digitized by LjOOQIC — 68 — « ae censetur perinissa, duintamen fiat sine fraude. « ut supra. l. 1 cum ibi not. C. de mut. nom. et « firmat Bai. in l. 1. C. quae res ven. non poss. Se- « bastianus BvvLut. in exposit. titu. iuris civiL et ca- « noni, super tit. de mu. nom. Fely. post alios, in < prooemio Gregoriano^ nume. 35 et in prooemio < sextij Franciscus Marci, decis. 211 nu. 3 in 1 par. < Bossi US in practica crim. in tit. de mutat. nomi- < nisj BÀ^diin l.si qiiisinfundi.nu. 16 ff. de leg.I. « Gloss. in l. 2 C. de constit. pecun. et in d. L si quis^ « ubi eam sequuntur omnes Doct. et sequitur quo- « que Alex, et dicit esse communem in ruh. nu. 7 « ff. solut. mat. et Bonifacius de ViteL in tract. « malefic. in rub. de poena mutantis sibi nomen. € nu. I cura aliis seq. fol. 25. « 3. Ubi declarat, quando liceat mutare sibi no- < men, et quando, et quomodo puniatur, nomen pro- « prium praenomen, et agnomen suum, mutans dolose « vel in fraudem, et notant etiam Doct. per text. ibi < in L IC. de muta. nom. Bai. in 1. constiti ff. orum^ « §. nos vero, et in l. falsi nominis. ff. de fals. < et ibi etiam A.lex. et in d. §. nos vero », E nella Stimma del Sabelli similmente. Sabelli Summa diversorum tractatuum (Parmae 1717) tom. Ili pag. 204 y.° Nomen. n. 2: < Nomen sibi mutare non est prohibitum nisi fiat € cum fraude, et in alterius detrimentum vel deceptio- Digitized by LjOOQIC - 69 ~ € nera, !• 1 ubi DD.C. de mut, nom. late Menoch. de ar- < bitr. cas. 31 per tot. Clar. § fin. q. 83 vers. si qais « etc. Fariìiacc. q. 1 50 part. 5 n. 1 36 et seqq. Boni-- < fac. de fur.t. § 1 num. 93 fol. mihi 28 dixi in Pract. < § Falsità n. 21 ubi quod stante dolo et deceptione < intrat paena arbitraria, vide in § Mutatio n. 3. Pi- % chard. Pract. Instit. part. 3 tit. de poen. oran. delict. 4k n. 87 fol. 103. Vivi. comm. opi. 540 ubi etiam plura € de bone et malo nomine ac eius effectibus, et idem < de iusigniis et armis alienis, ut licitum sit illis « uti, si non tendat in alterius praeiudicium; non € tamen insigniis dignitatis a non habente illam di- « gnitatem sub poena falsi, Conciol. et Romaguer. € ad Statut. Eugub. lib. 4 Rub. 50 per tot. Add. < Carpzov. in Prax. crim. part. 2 quaest. 93 a € num. 33 et Em. De. Lue. de Praeem. disc. 10 € num, 10 ». Non occorre accrescere il numero di queste cita- zioni, per conchiudere con certezza, che il diritto Giu- stinianeo rimase per questa parte in vigore nel di- ritto comune; e ciò è quanto io doveva provare. Ma risulta ancora dagli scritti riferiti che il di- ritto Giustinianeo fu sempre interpretato nella retta maniera da me più sopra dimostrata. Aggiungerò soltanto, che anche recentemente in Germania, dove, com'è noto, il diritto comune vigente è costituito degli stessi elementi romani del diritto Digitized by LjOOQIC — 70 - comune^ che imperava in Italia, e di regole di dritto tedesco assai più numerose, che non fossero quelle accettate in Italia, si è tuttavia dagli scrittori e dalla giurisprudenza applicato alle questioni di nomi il di- ritto giustinianeo. Così TEinbet nelle già citate sue Erorterungen einzelner Materien des Civilrechts^ dove sono riferite anche alcune sentenze di tribunali ger- manici, ritiene applicabile la /. un. C. de mut. nom. intesa, come noi l'intendiamo; e Roberto Hermann in un suo articolo neW Archivio per la pratica civile (Archiv fiir die civilistische Praxis) voi, XLV (1862) pag. 153 segg. 315 segg., ove sostiene la necessità di regolare questa materia legislativamente, come hanno fatto parecchi degli Stati moderni, ammette tuttavia che per diritto comune vigente debbono riconoscersi i larghi principii della legislazione Giustinianea. Così pure abbiamo già veduto che Rodolfo di Ihering, nel suo scritto sulle lesioni ingiuriose del diritto, ricorre sempre al diritto romano. XXVIII. Ma dai difensori del marchese Giusti- niani e dal prof. Alibrandi nel suo Parere si alle- gano in contrario un passo di Antonio Fabro, un altro del Voet e un terzo del Cardinal De Luca. Se questi scrittori avessero avuto veramente una opinione diversa da quella degli altri, ciò non farebbe che confermare, ciò ch'io ho fin qui detto: non es- sersi cioè mai costituito uno speciale diritto consue- Digitized by VjOOQIC — 71 - tudinario in questa materia e doversi perciò sempre ricorrere alla interpretazione dei testi romani. Ma non mi pare che i passi addotti abbiano un gran valore. Il passo di Antonio Fabro è tratto dal suo Codex IX, 16, 1, dove egli raccolse la giurisprudenza del senato dì Savoia da lui presieduto. Si tratta pertanto di un caso pratico, e convien perciò esaminare bene gli elementi di fatto. Or ecco il fatto : « Cum carnifex quidam honesti viri et advocati € nomen sibi adrogasset, seque prò agnato publice < iactitaret, falso tamen et dolo malo ut probi et no- € bilis viri existimatijnem laederet, aut ab ea pecu- < niam ne id faceret extorqueret, putavit Senatus < caedendum virgis et exilio mulctandum esse ». Ohe cosa mai può aver di comune questo caso, con là questione, che si discute tra il Giustiniani e il Giustiniani-Bandini ? Tanto valeva allora ricordare an- che quell'altro caso interessante, che trovo menzio- nato dallo Strtkio {Disp. de delictis circa identità-' tem e. 5; Opp. Florentiae 1840, voi. 13 col. 1251. § 3), di un Arnoldo de Tilla, il quale fingendosi Mar- tino Guerra visse lungo tempo con la moglie di co- stui. Il de Tilla fu condannato a morte (^). Si vorrà (*) Confr. CoRASius opp. tom. 2 fol. 762-813 ; Gilhausen Arbor jud, crim. e. 8 n. 5 pag. 442. Digitized by LjOOQIC — 72 >- per questo mandare air ultimo supplizio il principe Sigismondo Giustiniani-Bandinì? Né giova il ricorrere alla frase, che si trova in una nota del Fabro; « falsi enim nominis vel cogno- € minis asseveratio poena falsi coercetur, maxime vero € cum fit in alterius fraiidem et iniuriam »; poiché qui il maxime, come spesso nelle fonti stesse del di- ritto non va inteso a parola, ma è forma per dichia- rare quando la pena ha luogo. Il Fabro stesso ci di- mostra chiaro il suo pensiero nelle parole, che se- guono quelle dal prof. Alibrandi riferite: « Caeterum « innocentibus et bonam mentem habentibus mutatio € nominis periculosa non est, l. 1 ubi Glossa et Do- « ctores, C. hoc tit. ». E il titolo apposto dal Fabro alla sua definitio è: « Mutatio nominis in familiae nobilioris iniuHam virgis et exilio castiganda est ». Meno ancora provano le parole del Voet. Questi nei suoi commentari alle pandette lib. 48 tit. 10 arf legem Corneliam de falsis n. 6 fa un lungo elenco di casi, che costituiscono il crimine di falso, e tra gli altri pone quello, ove uno alienum nomen praeno- men aut cognomen assumit. Si vorrà dire per ciò che il Voet faceva astrazione dalla frode in questo caso? Io noi credo. La frode è presupposta sempre quando si tratta del reato di falso, e non era quindi necessario allo scrittore di ripetere per ogni singolo Digitized by LjOOQIC - 73 - caso questo presupposto; e d'altra parte, rinviando il Voet, subito dopo quelle parole, al Syntagma di Pie- tro Gregorio di Tolosa, di cui abbiamo più sopra tra- scritto il testo, si deve ritenere che la sua opinione non differisse da quella del Tolosano. Il Cardinale Db Luca sì riferisce ad un caso spe- ciale. Una congregazione vuole assumere il nome dì altra <5ongregazione già esistente, e ciò può generare una pregiudizievole confusione : il Cardinale ritiene che tale atto possa vietarsi, e perciò scrive : Db Luca Theatrum ver. et iust. lib. Ili part. 2, De praeeminentiis. Disc. 10 n. 10 (pag. 293): € Et in simili habemus in eo qui praevenit in « se denominando de aliqua familia, seu cognomino, € ut ius habeat prohibendi alteri in eodem loco no- < vam eiusdem cognominìs, seu intitulationìs assum- < ptionem, quoties de praesenti, vel tractu temporis « id aliquod praeiudicium sibi generare potest, quìa < licet nomina sint ad placitum, secus tamen est ubi « exinde alteri us praeiudicium oriri potest, Cassan. «in catal. glor. mundi p. 1 consider. 1. conci. 21. « Cavai, dee. 549. n. 2. Rot. in Ampurien. denomì- < nationis canonicorura seu capituli 20 aprilis 1646, € còrara Melzio, de qua habetur supra in Ampurien. « Cathedralitatis seu Unionis disc. 7 ». IDEM Disc. 30 n. 13 (pag. 327): Digitized by VjOOQIC _ 74 - < Et de prohibenda nova assumptione nominum € seu adiectorum, quoties alterius praeiudicium vel € inconveniens resultare potest, caeteris allegatis ha- < betur per Rotam in Ampurien. denominationis ca- € pitali 20 aprilis 1646 coram Melzio per text. ini. € Un. Cod. de rautat. nomìnum, ubi Cinus et alii ». Evidentemente, trattandosi di nomi di enti mo- rali, r analogia coi nomi di persone private non è per- fetta, perchè tutto ciò che concerne i primi ha sem- pre un carattere di ordine pubblico assai più spic- cato, che non ciò, che riguarda le seconde ; e la con- fusione tra due congregazioni può poi troppo facil- mente dar luogo a danni patrimoniali e morali per runa per T altra. Male si può dunque trarre un argomento da decisioni relative a nomi di congrega- zioni per determinare le regole dei nomi privati. Tut- tavia il De Luca anche nei luoghi riportati dice chia- ramente, che il divieto proviene dal pregiudizio pre- sente futuro, non già dal nome di per sé stesso ; e citando la /. un. C. de mut. nom. e il commento di Gino da Pistoia, ricorda il principio generalo della libertà, che per diritto romano vige in materia di nomi. Ciò che ho detto del De Luca si deve ripetere per la decisione della Rota romana da lui citata. Nella Summa, che dovrebbe essere un compendio della opera maggiore Theatrum veritatis et iustitiae, ì passi surriferiti sono ristretti in una forma un poco Digitized by LjOOQIC - 75 - equivoca (Vedi Summa voi. Ili Romae 1679 pa§, 298 seg. n- 88-89): € De iure etenim indebitos, sive incongruos ti- < tulos, et nuncupationes assumentibus interdicendum < est ; atque leges desuper proferri hanc refrenantes € licentiam commendabile reputatur. < Cognominis vel farailiae sive alterius adiecti vel € stemmatum sive armorura et insigniura novus usus 5 ab aliquo assumptus, ab eo qui antiquiorem illius < cognominis vel adiecti seu insignium antiquiorem < usum iam obtinet, Judicis ofScium et auctoritatem < implorante, interdici potest, ob gravia praeiudicia, quae « nobilitati aliisque praeeminentiis antiqui possessoris € ita manare solent. « In ecclesiastica quoque hierarchia ex eadem < vel simili ratione praeiudicii eadem etc. >. Ma qui il Cardinale De Luca scrisse forse più seguendo le sue idee de iure condendo^ che spie- gando il diritto positivo vigente, come lo dimostrano le parole atque ad leges desnper proferri etc. In ogni modo però non bisogna dimenticare che anche qui egli si fonda sul pregiudizio nascente dalF assunzione del nome e se vi è qualche parola ambigua come per esempio manare solente questa si deve spiegare po- nendo mente che il De Luca parla di una facoltà, non già di un dovere del giudice {interdici potest) da lui trattato quasi come ufficiale amministrativo ; e d'altra D^gitized by LjOOQIC — 76 — parte non bisogna dimenticare, che non la Summa^ ma il Theatrum veritatis et iustitiae fu l'opera che godè maggiore autorità tra i pratici. Curioso, perchè dimostra la poca sicurezza delle idee del De Luca su tali questioni, è anche un altro passo di lui nel Dottor volgare (Colonia 1755) voi. I lib. Ili cap. 10 n. 6, pag. 456: < Quindi con molta ragione sta ricevuto appresso € li giuristi, che si possa proibire a persone d'inferior < condizione T assumere e T usare il proprio cognome < le proprie arme per la suddetta ragione del pre- « giudizio, che in progresso di tempo ne può nascere < per la mistura di gente ignobile o per esercizi vili, € che da questi si facessero ». Dove oltre 4il concetto del pregiudizio, che sempre ritorna ad affacciarsi, la proibizione si dà solo al no- bile contro persona di condizione inferiore. Questa stessa oscillazione del De Luca dimostra la mancanza del diritto consuetudinario. Del resto nel caso nostro nessuna delle varie condizioni poste dal De Luca nei contraddittorii suoi passi si verifica. D. Sigismondo non è certo di con- dizione inferiore al marchese Giustiniani, né alcun pregiudizio o confusione è neppur possibile, perchè D. Sigismondo non ha assunto il nome Giustiniani in vece del proprio, ma bensì accanto al proprio, circostanza che non va mai dimenticata. Digitized by LjOOQIC - 77 — Nulla dunque anche qui, che possa farci allon- tanare dalle conclusioni, alle quali siamo giunti stu- diando le leggi romane ed i loro interpreti (*). A parer mio poi, quantunque la regola romana possBr sembrare un pò troppo larga, sicché molte moderne legislazioni se ne sono discostate, non è difficile lo spiegare, come mai nel diritto comune essa abbia sem- pre continuato ad avere vigore. I casi pratici non sono molto frequenti ; ai più gravi, cioè a quelli fraudolenti e ingiuriosi, provve- deva già il diritto romano. Per regolare gli altri (le leggi moderne lo dimostrano) il modo più adatto era r intervento dello Stato all' atto della mutazione a assunzione del nome ; ma a tale scopo era necessario una deliberazione dello Stato stesso, cioè una legge. Il diritto consuetudinario, specialmente quello dei giu- reconsulti, non poteva di per sé giungere a tanto. XXIX. Ma non è necessario andar tanto lontano a cercare argomenti per dimostrare qual fosse il di- ritto vigente nello Stato pontificio, quando Tatto so- vrano, col quale il papa Pio IX creò principe Don Si- (*) Per persuadersi sempre più come in tutta questa ma- teria si applicasse il diritto giustinianeo, basta il dare un' oc- cliiata alla decisione del senato Piemontese riferita da A. THEl* SAURUS Novae decisiones Sen. Pedemontani Decis. CCLXX, sul tema Arma et cognomen deferre alicuius, an quis gravari possit. Ivi tutto è puro diritto romano in questa parte. Digitized by LjOOQIC — 78 - gismondo, ce ne fornisce esso stesso prova buona e sicura. Il papa infatti dichiara in quel Breve di rico- noscere che D. Sigismondo erede dei Giustiniani di Roma ne aveva di propria volontà assunto il cogno- me, unendolo a quello dei Bandini « cuius proinde cognomen tuo cognomini adieceris »; e ben lungi dal muovergliene rimprovero, come di cosa illecita, glie ne fa titolo di lode. Non è questa una delle migliori possibili testimonianze ? Questo Breve pontificio può essere poi riguarda- to anche sotto un altro aspetto. Abbiamo veduto più sopra, che il papa dimostra chiaramente in esso Tintenzione di riempire col prin- cipe Sigismondo il posto lasciato vacante nella nobiltà romana dall'estinta famiglia Giustiniani < ut Justi" nianae Gentis una cum cognomine re/erre etiam^ di-- lede fili, possis dignitatem atque amplitudinem im- pertiri tibi constituimus Principis titulum ». Questa unione della concessione del titolo con Tapprovazione data all'assunzione del cognome, è prova manifesta, che il papa voleva che D. Sigismondo si chiamasse Principe Giustiniani. Ed è certamente una ulteriore dichiarazione di questa volontà, quella contenuta nel Dispaccio della Segreteria dei Brevi 25 febbraio 1863: « avendo Sua Santità manifestato il desiderio già a « V. E. espresso, che cioè preponesse il casato Giustì- « niani al casato Bandini », e l'altra del Dispaccio Digitized by VjOOQIC — 79 — del Ministro dell' Interno in data 17 gennaio 1886: € sua Beatitudine si è degnata dichiarare, che < ha riconosciuto consentaneo al tenore ed allo sco- < pò del citato Breve che TE, Y. ed i suoi discen- < denti primogeniti maschi abbiano a godere del ran- « go e degli onori personali, che si appartenevano al- « la famiglia principesca Giustiniani >. Quando dunque il Bandini-Giustiuiani incominciò a chiamarsi Giustiniani-Bandini, non fece che obbedire alla volontà sovrana, la quale in tal modo compiva quanto aveva voluto col Breve del 27 gennaio 1863. Se dunque anche qualche difficoltà vi fosse sta- ta nel diritto comune vigente (e non v'era), Tatto sovrano l'avrebbe certamente tolta di mezzo. A ciò peraltro si oppone dai valenti difensori del marchese Giustiniani, che quando alla fine del 1872 il marchese aveva presentato una sua istanza al papa, perchè si dichiarasse non essere il Breve 27 gennaio 1863 ostacolo a promuovere giudizio contro il principe per la quìstione del nome e dello stemma, D. Sigismondo stesso in un suo memoriale aveva os- servato essere il Breve tassativamente limitato alla concessione di usare non già del nome agnatizio, ma della sola dignità principesca; nulla avere disposto circa il cognome, ma averlo soltanto supposto- Ciò è vero; ma dato che tale interpretazione del Breve non fosse giusta, si pud domandare, se il di- Digitized by LjOOQIC ritto del principe Sigismondo se ne trovi pregiudica- to. Che r interpretazione non sia del tutto giusta apparisce da quanto ho detto poc'anzi; che il princi- pe possa esserne pregiudicato, non credo si possa ri- tenere, perchè quella dichiarazióne non era contrat- tuale, e non poteva menomare la forza di un atto so- vrano. Né alcuno vorrà poi vedere in essa un atto di rinuncia al cognome, che il principe si preparava an- zi a difendere in giudizio. D'altronde la dichiarazione del principe presen- tava anche un Iato giusto, ed era che, pure indipen- dentemente dal Breve, per diritto comune, egli ave- va facoltà di portare unito a quello dei Bandini il ca- sato Giustiniani, ed è forse soltanto una forma esa- gerata di questo pensiero, quella che si contiene in quella dichiarazione. Chi poi legga per intero la dichiarazione del prin- cipe Sigismondo vedrà che non si deve punto esagerare l'importanza delle parole rilevate dai difensori del mar- chese. In ogni modo, poiché realmente per diritto co- mune il Bandini aveva facoltà di assumere il cogno- me dei Giustiniani (o prima o dopo il proprio), e poiché sempre per diritto comune il marchese Giu- stiniani non vi si poteva opporre, tutte le questioni circa quelle dichiarazioni nel giudizio presente pos- sono considerarsi superflue ed oziose. Digitized by VjOOQIC -si- li. Sulla questione dello Stemma. XXX. Passiamo ora all'esame della controversia relativa allo stemma. Se realmente il Principe Sigismondo avesse di proprio arbitrio sostituito allo stemma dei Bandini quello dei Giustiniani, il suo diritto a ciò fare potrebbe apparire dubbio. I testi del diritto romano in materia di insegne, come la 1. 27 § ult. D. ad 1. Corn. de falsis 48,10, la 1. 3 in fin. D. ad 1. Jul. Maiest. 48, 4, la 1. 2 C. ut nemo2, 15 (16),Pàul. aS^w^. 5,25,12, non sono certo applicabili al caso; poiché trattano di usurpazione di insegne di gradi militari, di magistrature o di insegne imperiali; casi, che nulla hanno che fare col presente. Gli scrittori di diritto comune si dividono iii due gruppi. Molti ammettono che si possano assumere le armi ed insegne anche pertinenti ad altra famiglia, purché ciò non sia a questa pregiudizievole. Per esempio, ecco che cosa scrive il sommo Bar- tolo nella sua speciale monografia sulle insegue: Bartolus Consilia^ quaestiones et tractatus Ve- netiis 1581. Traci, de insigniis fol. 124. b. n. 5: Digitized by LjOOQIC — 82 - < Sed quaero: unus portat certa arma vel insi- < gnia, alius vult portare cadem, an liceat vel pro- € hiberi possit? Vide tur quod possit portare, quia qui- c libet potest sumere nomen alterius, ff. ad Treb. facta < § si in danda, ver. Si vero nominis, de lega, II 1. < cum filius § pater, et possunt esse plures eiusdem < nominis ut 1. duo sunt Titii. de test. tut. et de € lega. II L Sed et si quis servum § inter duos. ergo < potest quis sumere arma aliena, et plures eadem € insignia portare vel rebus imponere possunt, cum « utruraque fiat ad cognoscendum. E centra videtur € de reg. iur. 1. id quod nostrum. Si enim prius est € nostrum, sine facto nostro a nobis auferri non pò* € test, Sed hoc non bene facit, loquitur enim in bis « quibus plures in solidum uti non possunt, alias se^ « cus, ut in usu plateae, balnei, theatri, ut 1. Si ut € certo, § si duobus vehiculum ff. comraod. Praeterea < signum quod portat alius non est unum et idem, « imo sunt diversa babentìa tamen eandem simìlitu- € dinem. Ad decisionem ergo praedictorum praemitto < quod signum alienum portare prohibere potest ille « cuius est OTgnum seu petere quod prohibeatur, si « ex hoc ipso iniurietur, quia forte ille cum vituperio < portat seu tractat C. de epi. aud. 1, minae. et est € expressum extra, de exces. prael. e. dilecta. ar. C. € de iudae, I. iudaeos, quos. Secundo de hoc potest « conqueri quilibet tertìus qui laeditur, et ad ipsius Digitized by VjOOQIC -sa- ie petitionem potest prohiberi ne portet, G. de his quae e pae. no. 1. 1 et ibi no. et in Auth. de man. prin. § pe. « Tertio si index ex officio suo riderit hoc scandalum € posse esse, et dissensionem subditorum potest pro- « hibere ar. C. de lati. lib. tol. 1. 1 § sed. et qui € domini, ubi circa eos qui piieati incedunt, lex Jul. € statuit ne populus decipìatur, expressus extra de € indi. e. in nonnullis etc, >. Così pure Frakcesco Vìyi nelle sue St/lvae Com-^ munium opinionum sopra citate (opin. 540 n. 14): < Et quod licitum sit uti insigniis et armis alienis, « dum tamen non tendat in alterius praeiudicium, « tenet etiam Bart. in traci, de insig, et armis et « Bai. in L 1 quae res vend. possunt^ Ang. de Cla- « vasio, Sylvester et Tabienus in locis praeallegatis. € Sed insignia dignitatis non habens, illam dignità- « tem assumere non potest; alias esset falsarias, l. < eos, et quod ibi not. ff de fals. facit e. 1 de < cleHc. non ordina, minist. . . . >. Gli stessi principìi in sostanza sono professati dair IJRSBLLi : Laurbntius Ursbllius Examen apum sive con- clnsionum legalium tom. 2.* (Romae 1637) conclusio CXIiIV pag. 504 : < n. 1. Arma, sive insignia unius familiae nota^ < quod alter propria auctoritate sumere non potest . . . Digitized by LjOOQIC - 84 ~ « n. 3. Declara secando, non procedere, quando < unus sumeret Arma et ìnsignia alterius, sine prae- « iudicio alicuius, quia tunc illis bene uti posset, ex K regula, quod tibi non nocet, et alteri prodest, fa- 4c Cile venia concedenda; imrao periniquum est dene- . Ma se questa corrente d' idee era, specialmente in Italia, rappresentata da gravi autori, non si può negare che un' opinione diversa contava pure molti seguaci, soprattutto tra gli scrittori forestieri. Così p. es. tra quelli già più sopra citati il Mi- lANSio (1. cit. pag. 177), che esplicitamente nota la dif- ferenza delle regole relative al nome e di quelle relative alle insegne. Infatti nel diritto germanico, che in questa ma- teria aveva maggior valore del romano, il diritto alle armi di famiglia era considerato come un esclusivo privilegio della famiglia stessa (Vedi specialmente MiTTERMÀiER GruYidsdtze des gemeinen deutschen Pri- vafrechts 7.* ediz. Regensburg 1847 voi. I § 70 pag. 235), sicché V uso di esse poteva vietarsi ai terzi, senza bisogno di provare il pregiudizio o il dolo nei singoli casi. Se dunque realmente, nel caso ora in questione, il principe Sigismondo Giustiniani Bandini avesse as- sunto lo stemma Giustiniani in luogo di quello Ban- Digitized by VjOOQIC -- 85 — dini, la decisione dipenderebbe dalla preferenza da darsi all'una o all'altra teorìa, ed io forse sarei propenso ad accettare quella germanica più rigorosa. XXXI. Ma il caso è ben diverso; e non bisogna fare confusioni, come pur troppo mi pare^ che anche nella sentenza della Corte d' Appello di Koraa si siano fatte. Anche riguardo al cognome abbiamo più volte notato, che D. Sigismondo non sostituì già al proprio il cognome altrui, ma solo al proprio aggiunse quello Giustiniani, che era della madre e di coloro, dei quali egli era erede. Così anche per lo stemma. Il Principe ha sol- tanto inquartato nel paterno stemma dei Bandini quello dei Giustiniani, cioè lo stemma materno ed ereditario dell' estinta famiglia di Koma; e lo ha inquartato in secondo luogo. Convien dunque vedere, se questo inquartamento fu regolare; e mi pare si debba necessariamente con- venire che fu regolarissimo. Inquartare nel proprio stemma uno stemma altrui, non significa punto usurpare l'altrui insegna: ma sol- tanto significa, che vi è un certo rapporto con la fa- miglia; a cui lo stemma inquartato appartiene. Rapporto che può essere di assai svariata natura: tra gli altri, può essere di cognazione e di eredità, come appunto nel caso del Principe Sigismondo Giustiniani-Bandini. Digitized by LjOOQIC Basterebbe a provarlo il dare un'occhiata a pioUi 4egli stemmi delle nostre principali famiglie itt^liane che spesse volte sono inquartati. Basterebbe ricorda- re la frase dei quarti di ^/oieV^à,. che allude appunto air inquartamento nel proprio Stendardo dei blasoni paterni e materni propri e dei propri ascendenti pa- terni e materni. Ma ogni dubbio sarà tolto di mezzo, leggendo i passi seguenti di uno dei più celebri scrittori di A'- raldica, il padre Mbnestrier, i cui libri molte volte ristampati furono per quasi due secoli il manuale pre- diletto dei cultori di questa materia. Ecco che cosa egli scrive: Menbstrier, Nouvelle méthode raisonnée du Wa- $on (Lyon 1 770) pag. 442: < Enfln on observera avee une attention parti- < culière les maisons qui portent plusieurs quartiers: t on en remarquera les causes, dont les plus ordi- ne uaires sont les alliances honorables avec les Prin^ < ces ou les grandes maisons du royaume, ou avec « étrangères, les ^substitutious de noms et d'armes, « les prétentions, les concessions etc. Nous avena « donne des exemples de toutes ces choses dans la < description des armoiries des Princes, des Royaumes, « des Ducs et Pairs de Franco : ces exemples doivent « suffire pour donner une connaissance exaete de « cette pratique ». Digitized by LjOOQIC - 87 — Riferiamo ora due di questi esempi: Uno riguarda i rapporti di matrimonio e per conseguenza di maternità. Ibidem p. 222 « On peut encore briser enécar- « telant les armes de sa maison avec les armes d'une « famille dans laquelle on a pris alliance, ainsi Bourbon 4c S. Paul écarteloit de Bourbon et de Luxerabourg; < Orleans-Longueville écarteloit de Longuerille et de € Bourbon >. Un altro si riferisce ad eredità: Ibidem p. 432 < Les princes et les Comtes de « Fursteraberg portent d'or à l'aigle de gueules, bec- 4c qué, membré d'azur, qui sont les armes propres de € la maison de Furstemberg, à la bordure ondée d'ar- ac gent et d'azur, prises des armoiries de Blumen* € Eek dont la maison de Furstemberg hérita ». Nel caso del Principe Sigismondo Giustiniani-Ban- dini concorrevano entrambe queste ragioni; ed una terza ancora si poteva trovare nel cognome assunto, cansenziente il sovrano, come già si è veduto. Un altro scrittore di grande autorità, tedesco e rigoroso perciò nelle questioni di assunzioni di armi altrui, Teodoro Hoepingk, autore di uno dei più grandi trattati sul diritto araldico, scrive in proposito alcuni passi, che voglio qui riportare, perchè contengono una attestazione della consuetudine vigente in Italia: Digitized by LjOOQIC - 88 - Th. Hoepingk De insignium sive armorum 'prisco et novo iure tractatus, Noribergae 1642, cap. VII n. 65 pag. 466 segg. < Denique cum nobilitas filiorum eo clarior et « illustrior fiat, si praeter paternain ex parte matris < quoque claritas generis superveniat maxime cum « orane compositum participet de materia et forma € negarique nequeat quin natus ex nobili raatre non « naturaliter aliquid nobilitatis participet, Otalor. d. « pari. 2 cap. 2 n. 7, ita ut ex bis parentibus ortus « absolutam consecutus dicatur nobilitatem; Decian. « resp. 19 n. 237 voi. 3 et resp. 21 n. 43 voi. 1. « ideo etiam in nonnullis provinciis et regionibus con- « suetudine receptum deprehendimus, quod Gentilitia € utriusque prosapiae et paternae et maternae Insi- « gnia simul colligantur, sicuti de Italis scriptum re- « liquit Joseph, de Rustie, d. traci, lib.3 cap. 1 n. 102 « et de Germanis P. Gregor. lib. 7 de Rep. cap. II « n. 90 et post cum M. Steph. lib. 1 de nobil. cap. 5 « n. 63 et lib. 2 de Jurisd. pari I cap. 7 m. 2 n. 54 « et seqq. quorum haec sunt verba: Sed et hodie vi- « deo Principes, Magnates, Heroes, Nobiles et Reges « suis insignibus adraiscere Insignia familiae matrum « perinde ac patrum etc. ». E più oltre al n. 71 : « An autem consuetudo illa, qua invaluit apud « lUustres nobilesque familias, ut una materni quoque Digitized by LjOOQIC — 89 - « generis insignia et nobilitas attendatur, rationa- « bilis sit, convenienter quaeritar? « Rectissime hoc affirmare Decium ad d. L fé- « minae 2 n. 68 et 69 de R. J. et in cap. novit. de « judic. Bon. de Curtil. de nohil. part. 4 n. 28 et 29 « Chassan. d. p. I cons. 38 conci. 26 et 40. Otalor. € d. p. 2 e. 2 n. 7, Tiraq. de nohil. cap. 20 n. 19 ^ « P. Gregor. Uh. 7 de Bep. cap. II n. 90, M. Steph. « d. Uh. I cap. 5 n. 67 et 68, Jean. Zur Nedden « disp. de Nohil. conci. 78, Petrus Fritz, de Nohil. « conci. 20 Ut. a per ihi relat. sequentes suadunt « textus et rationes etc. ». Sul modo poi di fare l'unione dei due stemmi, vedi il n. 335 pag. 510: « Unde ex communi observantia et usu Insignia < domus seu familiae non aliter transeunt ad cognatos « et affines, quam cum adiectione in una parte armo- « rum alterius familiae ex parte sinistra, maxime in « descendentibus ab illis, quia depingere soleat arma « sua divisa et bipartita, ita, ut in parte dextra sint « arma patris et in sinistra arma matris ». Ciò basterà per affermare con tutta sicurezza, che r inquartamento dello stemma Giustiniani in quello Bandini era al Principe Sigismondo del tutto lecito e conforme agli usi araldici della nobiltà italiana. Digitized by LjOOQIC - 90 — CONCLUSIONE XXXII. Giunto a questo punto io debbo porre termine al lungo ragionamento^ conchiudendo, che a mio giudizio, secondo verità, V azione intentata dal marchese Alessandro Giustiniani contro il Principe Giu- stiniani-fiandini è infondata, sia per quanto riguarda la pretesa d' impedire al Principe V uso del cognome Giustiniani anche anteposto a quello dei Bandini, sia per quanto concerne il divieto di portare inquartato nello stemma dei Bandini quello dei Giustiniani. Aw. Prof. VITTORIO SCIALOJA. Digitized by LjOOQIC iisriDiOE I. Fatto Pag. 5 I>ritto. JL. SULLA QUESTIONE DEL COGNOME. IL Interpretazione delle leggi romane in pro- posito. — L. un. C. de mutatione nominis 9,25 Pag. 8 III. — L. 13 pr. Dig. ad legem Corneliam de falsis 48,10 > 13 IV. — Paulus SerUent. V, 25,11 » 15 V. — L. 1. § 2 C. de privilegiis scholarum 12,29 (30) > 16 VL — L. 4 pr. Dig. de legatis I (30); §. 29 Inst de legatis 2,20 ; L. 10. C. de ingenuis manumissis 7,14 » 17 VII. — L. 65 (63). §. 10 Dig. ad SO. Trebel- lianum 36,1 ; L. 19. §. 6 Dig. de do- nationibns 39,6 > 19 Vili. — L. 76. § 5 Dig. de legatis II (31) . . » 21 IX. Risultato deW esame dette leggi romane: Si poteva liberamente mutar nome, ed anche assumere un nome altrui, purché senza frode > 22 X. Argomenti speciali a prova di tale pro- posizione » 23 Digitized by LjOOQIC — 92 — XI. — Uso di assumere nomi altrui nei primi secoli dello impero romano .... Pag. 24 XII. — Esame dei casi riferiti in contrario nel parere del prof. Alibrandi. a) Plautus MUes gloriosus II, 5 v. 24 segg. . . » 24 XI) I. — b) Valerius Maximus Fact. et dicL me- mor. IX, 15 » 26 XIV. — Sotto r impero il sistema dei nomi ro- mani diventa assai più libero che per lo innanzi . » 27 XV. — Quali specialmente furono sotto l'impero le consuetudini relative all'assunzione di un nome diverso dal paterno . . » 28 XVI. — Testimonianza del celebre B. Borghesi in proposito » 29 XVII. — Testimonianza del Cannegieter ...» 34 XVIII. — Nuove prove storiche ed epigrafiche. . » 37 XIX. — Nessuna importanza della collocazione dei vari cognomi » 38^ XX. — Assunzione del nome di colui che ha la- sciato l'eredità » 39 XXI. Conseguenze per il caso presente. ... » 40 XXII. Se il privato possa per diritto romano avere azione per impedire l'assunzione del proprio nome per parte di altri — Specialmente dell'accio iniuriarum . » 41 XXIII. Nel caso presente manca Yiniuria ... » 46 XXIV. La questione del titolo principesco è estra- nea alla causa. — Il titolo di prin- cipe spetta senza dubbio a D. Si- gismondo » 48 Digitized by LjOOQIC - 93 - XXV. Se il Giustiniani, appartenente ad al- tra lìnea, possa impedire fuso del nome Giustiniani proprio della linea di Roma Pag. 52 XXVI. — Sentenza della Corte d'appello di Fi- renze sopra simile questione. ... » 53 XXVII. Nel diritto comune si erano conservati ' i principii del diritto romano. — • Prova di ciò » 68 XX7III. — I passi di A. Fabro, Voet e De Luca addotti in contrario non hanno valore. » 70 XXIX. - Prova tratta dal Breve di Pio IX. — Questo breve contiene anche una di- chiarazione della volontà Sovrana. . » 77 B. SULLA QUESTIONE DELLO STEMMA. XXX. Principii generali » 81 XXXL L'inquartamento dello stemma Giustinia- ni in quello dei Bandini è perfetta- mente lecito » 85 CONCLUSIONE XXXII. Conclusione generale » 90 Digitized by Google Digitized by VjOOQIC Digitized by VjOOQIC i \ Digitized by LjOOQIC M^ i Digitizeo \